DECRETO 7 settembre 2002 - Recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalita' della informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio

IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, di attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1997, di attuazione dell'art. 25 commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n.

52; Vista la direttiva 2001/58/CE della Commissione del 27 luglio 2001, che modifica per la seconda volta la direttiva 91/155/CEE che definisce e fissa le modalita' del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi ai sensi dell'art. 14 della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonche' quelle relative alle sostanze pericolose conformemente all'art. 27 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (scheda informativa in materia di sicurezza) Decreta

Art. 1.

1. Il responsabile dell'immissione sul mercato di una sostanza o di un preparato, sia esso il fabbricante, l'importatore o il distributore, deve fornire gratuitamente al destinatario, che e' l'utilizzatore professionale della sostanza o del preparato, su supporto cartaceo o magnetico, una scheda informativa in materia di sicurezza in occasione o anteriormente alla prima fornitura.

2. La scheda informativa in materia di sicurezza contiene le informazioni di cui all'allegato qualora si tratti di sostanza o preparato classificati come pericolosi ai sensi rispettivamente del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e della direttiva 1999/45/CE.

Art. 2.

1. Chiunque sia responsabile dell'immissione sul mercato di un preparato, sia esso il fabbricante, l'importatore o il distributore, deve fornire gratuitamente, su richiesta di un utilizzatore professionale, una scheda informativa in materia di sicurezza che riporti informazioni conformi all'allegato alla presente direttiva, se il preparato non e' classificato come pericoloso ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della direttiva 1999/45/CE, ma contiene in concentrazione individuale \geq 1 % in peso per i preparati diversi da quelli gassosi e \geq 0,2% in volume per i preparati gassosi almeno una sostanza che presenti pericoli per la salute o per l'ambiente, oppure una sostanza per la quale esistono limiti di espressione comunitari sul luogo di lavoro.

Art. 3.

1. La scheda informativa di cui all'art. l deve essere aggiornata ogni qualvolta il fabbricante, l'importatore o il distributore sia venuto a conoscenza di nuove e rilevanti informazioni sulla sicurezza e la tutela della salute e dell'ambiente; esso e' tenuto a trasmettere la scheda aggiornata al fornitore.

Art. 4.

1. La scheda di cui all'art. 1 deve essere redatta in lingua italiana nell'osservanza delle disposizioni indicate nell'allegato e deve riportare la data di compilazione e dell'eventuale aggiornamento.

Art. 5.

1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore

a) a decorrere dal 30 luglio 2002 per le sostanze pericolose e per i preparati che esulano dal campo di applicazione dei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 194, e 26 febbraio 2000, n. 174; b) a decorrere dal 30 luglio 2004 per i preparati disciplinati dai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 194, e 26 febbraio 2000, n.

174.

Roma, 7 settembre 2002

Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Salute, foglio n. 153

Allegato

La scheda informativa di sicurezza deve comportare le seguenti voci obbligatorie

1. Identificazione della sostanza/preparato e della societa/impresa 2. Composizione/informazione sugli ingredienti 3. Identificazione dei pericoli 4. Interventi di primo soccorso 5. Misure antincendio 6. Provvedimenti in caso di dispersione accidentale 7. Manipolazione ed immagazzinamento 8. Protezione personale/controllo dell'esposizione 9. Proprieta' fisiche e chimiche 10. Stabilita' e reattivita' 11. Informazioni tossicologiche 12. Informazioni ecologiche 13. Osservazioni sullo smaltimento 14. Informazioni sul trasporto 15. Informazioni sulla normativa 16. Altre informazioni La responsabilita' della informazioni figuranti nelle suddette voci incombe alla persona responsabile dell'immissione della sostanza/preparato sul mercato. Le informazioni saranno redatte conformemente alla "Guida alla redazione della scheda informativa in materia di sicurezza" di seguito riportata.

Guida alla redazione della scheda informativa in materia di sicurezza L'obiettivo del presente allegato e' di assicurare la completezza e correttezza del contenuto delle voci di cui all'art. 1, comma 2, in modo che le relative schede dati di sicurezza permettano agli utilizzatori professionali di prendere i necessari provvedimenti per la tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro e per la protezione dell'ambiente.

Le informazioni devono soddisfare i requisiti di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 25 sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro. In particolare la scheda deve permettere al datore di lavoro di determinare la presenza sul luogo di lavoro di qualsiasi agente chimico pericoloso, e di valutare l'eventuale rischio alla salute e sicurezza dei lavoratori derivante dal loro uso.

Le informazioni devono essere redatte in maniera chiara e concisa. La scheda dati di sicurezza deve essere preparata da un tecnico competente che deve tener conto delle esigenze specifiche degli utilizzatori, nella misura in cui sono conosciute. Il responsabile dell'immissione sul mercato di sostanze e preparati deve garantire che il personale abbia ricevuto l'opportuna formazione professionale, compresi eventuali corsi d'aggiornamento.

Per i preparati non classificati come pericolosi, ma per i quali e' richiesta una scheda dati di sicurezza ai sensi dell'art. 14, punto 2.1, lettera b) della Direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 200 del 30 luglio 1999) informazioni adeguate devono essere fornite per ciascuna voce obbligatoria.

In alcuni casi, a causa della vasta gamma di proprieta' delle sostanze e dei preparati, possono essere necessarie informazioni addizionali. Qualora in altri casi le informazioni su talune proprieta' risultassero prive di significato o fossero tecnicamente impossibili da fornire, le ragioni dovranno essere chiaramente indicate per ciascuna voce. Le informazioni devono essere fornite per ogni singola proprieta' pericolosa. Se si afferma che un determinato rischio non e' pertinente, e' necessario differenziare chiaramente fra i casi nei quali il compilatore non dispone di informazioni e quelli in cui sono disponibili risultati negativi di saggi effettuati.

Sulla prima pagina della scheda dati di sicurezza, indicare la data di compilazione.

Quando la scheda e' revisionata, le modifiche devono essere segnalate al destinatario.

Nota - E' richiesta una scheda dati di sicurezza anche per alcuni tipi di sostanze e preparati (ad esempio metalli in forma massiva, leghe, gas compressi ecc.) di cui ai capitoli 8 e 9 dell'allegato VI del decreto del Ministro della sanita' 28 aprile 1997, e successivi aggiornamenti, per cui sono previste deroghe dall'etichettatura.

1. Identificazione della sostanza/preparato e della societa/impresa 1.1. Identificazione della sostanza o...

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