DECRETO 4 luglio 2002 - Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuto nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuto comunitari e successive modificazioni e integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione dell'11 dicembre 2001 che fissa modalita' di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuto comunitari e istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 che stabilisce modalita' di applicazione per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA, sezione garanzia, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 297 del 21 novembre 1996, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio del 4 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 311 del 4 dicembre 2000; Visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 297 del 21 novembre 1996, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.

2699/2000 del Consiglio del 4 dicembre 2000; Visto il regolamento (CE) n. 464/99 della Commissione del 3 marzo del 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 56 del 4 marzo 1999, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di aiuto delle prugne secche e successive modificazioni; Visto il regolamento (CE) n. 1573/99 della Commissione del 19 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 187 del 20 luglio 1999, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne le caratteristiche dei fichi secchi ammessi a beneficiare del regime di aiuto alla produzione e successive modificazioni; Visto il regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 64 del 6 marzo 2001, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato dal regolamento (CE) n. 1343/2001; Visto il regolamento (CE) n. 217/2002 della Commissione del 5 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 35 del 6 febbraio 2002, che stabilisce criteri di accettazione della materia prima nel quadro del regime di aiuti alla produzione previsto dal regolamento (CE) n. 2201/96; Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)", con il quale si dispone che l'applicazione del territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali; Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1999, concernente la soppressione dell'Organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188; Visto il decreto del Ministro 26 aprile 2001 concernente "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n.

449/2001 della Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuto nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli"; Considerata la esigenza di aggiornare le disposizioni a seguito delle modifiche intervenute per l'applicazione delle richiamate norme comunitarie, distinguendo i prodotti per i quali e' previsto un riconoscimento delle imprese di trasformazione dai prodotti che non necessitano, ai fini della attuazione del regime di aiuti, di un analogo riconoscimento delle imprese di trasformazione; Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 20 giugno 2002; Decreta

Art. 1.

Finalita' 1. Allo scopo di dare attuazione alla regolamentazione comunitaria di settore, fino all'adozione da parte delle regioni e province autonome di specifici atti, il presente decreto individua procedure attuative del regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n.

2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di aiuto nel settore degli ortofrutticoli trasformati, con riguardo ai seguenti aspetti

  1. regime di aiuto alle organizzazioni dei produttori, che consegnano pomodori, pesche e pere di origine comunitaria, al fine di ottenere i prodotti trasformati che figurano nell'allegato 1 del regolamento (CE) n. 2201/96 medesimo; b) regime di aiuto alla produzione a favore delle imprese di trasformazione di prugne secche e fichi secchi, che corrispondono ai produttori un prezzo almeno pari al prezzo minimo; c) contratti stipulati tra le organizzazioni dei produttori, riconosciute e prericonosciute ai sensi del regolamento (CE) n.

    2200/96, e i trasformatori riconosciuti, nel caso di pomodoro, pesche e pere; d) adempimenti delle parti contraenti; e) sistema di controlli e relative risultanze.

    Art. 2.

    Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per

  2. "organizzazioni di produttori": le organizzazioni di produttori, di seguito denominate OP, di cui agli articoli 11 e 13 del regolamento (CE) n. 2200/96 e i gruppi di produttori prericonosciuti ai sensi dell'art. 14 del medesimo; b) "associazione di organizzazione di produttori": le associazioni di cui all'art. 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.

    2200/96; c) "singoli produttori": qualsiasi persona fisica o giuridica che coltivi nella propria azienda materie prime destinate alla trasformazione e che non appartenga ad alcuna organizzazione di produttori; d) "regolamento": il regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/1996; e) "trasformatore": un'impresa di trasformazione che gestisca a fini economici, sotto la propria responsabilita', uno o piu' stabilimenti dotati di impianti per la fabbricazione di uno o piu' prodotti, di cui all'art. 1, paragrafo 2, punti da a) ad o) del regolamento, riconosciuta, se del caso, conformemente all'art. 3, paragrafo 1 del regolamento stesso, ivi comprese le OP che autotrasformano il prodotto dei propri soci; f) "quantita'": la quantita' e' espressa in peso netto, salvo indicazione contraria; g) "Ministero": il Ministero delle politiche agricole e forestali; h) "INCA": Istituto nazionale conserve alimentari; i) "regione": la regione o la provincia autonoma competenti per territorio; l) "Agenzia per le erogazioni in agricoltura": AGEA o organismi pagatori regionali riconosciuti ai sensi delle vigenti norme nazionali.

    Art. 3.

    Campagne 1. Le campagne di commercializzazione e i periodi di consegna della materia prima sono definiti dall'art. 2, paragrafi 1) e 2), del regolamento, come di seguito riportati

  3. campagne di commercializzazione

    1) dal 15 giugno al 14 giugno per i prodotti trasformati a base di pomodori e i prodotti trasformati a base di pesche; 2) dal 15 luglio al 14 luglio per i prodotti trasformati a base di pere Williams e Rocha; 3) dal 1 agosto al 31 luglio per i fichi secchi; 4) dal 15 agosto al 14 agosto...

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