DECRETO 8 agosto 2008 - Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l''applicazione della misura dell''aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 contenente «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 istitutivo del Ministero per le politiche agricole;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare il comma 23 dell'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2008 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

Visto il reg. (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il reg. (CE) n. 423/2008 della Commissione dell'8 maggio 2008, che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Visto il reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, concernente le disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino ed in particolare l'art. 9 che stabilisce che le regioni e le province autonome con proprio provvedimento autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2003, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 8 febbraio 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 4 aprile 2006, concernente un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 del 9 agosto 2006, concernente disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ed all'acidificazione dei prodotti della vendemmia;

Visto il programma nazionale di sostegno per la viticoltura, predisposto sulla base dell'accordo intervenuto nel corso della riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo 2008, inviato alla Commissione UE il 30 giugno 2008;

Ritenuta la necessita' di dare attuazione alle disposizioni comunitarie previste nei precitati regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'aumento del titolo alcolometrico dei prodotti della vendemmia;

Considerata la necessita' di avvalersi della facolta' concessa agli Stati membri dall'art. 2 del reg. (CE) n. 555/2008 di attuare sotto la propria responsabilita' il programma di sostegno, dando attuazione agli articoli 32, 33 e 34 del citato regolamento;

Considerata l'opportunita' di prevedere che la concessione degli aiuti sia effettuata dagli organismi pagatori dopo che il programma e' entrato in applicazione ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, primo comma, del citato reg. (CE) n. 479/2008;

Ritenuta la necessita' di emanare, in applicazione della normativa comunitaria, disposizioni di carattere generale per...

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