DELIBERA 27 gennaio 2014 - Comparto Gas - Valutazione di idoneita' dell'Accordo in materia di sciopero, del 4 dicembre 2013, tra la societa' Ecos S.r.l. e le segreterie territoriali di Livorno delle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, riguardante il personale a bordo del rigassificatore FSRU Toscana, ormeggiato al largo del Porto di Livorno, adibito allo stoccaggio ed alla rigassificazione di gas naturale liquido (pos. 2732/13). (Delibera n. 14/43). (14A01766)

LA COMMISSIONE Premesso che: la Societa' Ecos S.r.l. esercita attivita' di imbarco del GNL da nave gasiera, rigassificazione di gas naturale liquido a bordo e trasmissione del GNL alla rete nazionale di distribuzione del gas, mediante il rigassificatore FSRU Toscana, ormeggiato al largo del Porto di Livorno;

in data 4 dicembre 2013, la Societa' Ecos S.r.l. e le Segreterie territoriali di Livorno delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno sottoscritto un Accordo sull'assetto degli impianti e, conseguentemente, sulle prestazioni indispensabili da garantire in occasione di sciopero del personale a bordo del rigassificatore FSRU Toscana;

con nota del 10 dicembre 2013, la Societa' Ecos S.r.l. ha trasmesso alla Commissione di garanzia il testo del predetto Accordo, per il prescritto giudizio di idoneita';

con nota del 10 gennaio 2014, la Commissione ha inviato tale documento alle Associazioni degli utenti e dei consumatori, di cui alla legge n. 281, del 30 luglio 1998, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, assegnando loro un termine di 10 giorni per la trasmissione dello stesso;

entro il termine predetto, non e' pervenuto alcun parere da parte delle Associazioni degli utenti e dei consumatori;

Considerato che: 1) l'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, individua, tra i servizi pubblici essenziali, l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessita', nonche' la gestione e la manutenzione dei relativi impianti;

2) l'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, demanda ai contratti collettivi o agli accordi stipulati, in sede decentrata, tra le imprese erogatrici dei servizi e le rappresentanze sindacali dei lavoratori, l'individuazione delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, nonche' le modalita' e i criteri per l'erogazione delle suddette prestazioni e per l'individuazione dei lavoratori interessati;

3) ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, questa Commissione "valuta ... l'idoneita' delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di...

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