Testo del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 31 marzo 2003), coordinato con la legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119 (pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: ??Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel...

Art. 1.

Disposizioni generali 1. Gli adempimenti relativi al regime comunitario del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, salvo quanto previsto al comma 2, sono di competenza delle regioni e delle province autonome (( alle quali spettano anche le funzioni di controllo relative all'applicazione del regime medesimo. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono devoluti i proventi delle sanzioni. )) 2. (( All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) compete unicamente )) la gestione della riserva nazionale ai sensi (( dell'articolo 3, )) l'esecuzione del calcolo delle quantita' e degli importi (( di cui all'articolo 9 e all'articolo 10, comma 8, )) nonche' l'esecuzione delle comunicazioni di cui all'art. 15 del regolamento (CE) n. 1392/2001.

3. La provincia autonoma di Bolzano, ove vige l'istituto del maso chiuso, adotta, con propri provvedimenti, le necessarie disposizioni a tutela di tale istituto.

4. Restano ferme le funzioni di controllo dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli ufficiali ed agenti delle forze di polizia competenti. Gli altri organi dello Stato, che in ragione delle proprie funzioni accertino violazioni in materia, sono tenuti ad informare gli organismi di cui al presente comma.

(( 5. Tutti i soggetti componenti la filiera lattiero-casearia )) sono tenuti a consentire l'accesso alle proprie sedi, impianti, magazzini o altri locali, mezzi di trasporto, nonche' alla documentazione contabile e amministrativa, ai funzionari addetti ai controlli, (( nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente decreto. )) In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 10.000 e non superiore a euro 100.000.

6. Ai fini della gestione del regime comunitario, le regioni e le province autonome, gli acquirenti riconosciuti, (( ai sensi dell'articolo 4 )) e le loro organizzazioni, le organizzazioni (( dei produttori, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, )) nonche' i centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo (( 3-bis )) del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, cosi' come modificato dal (( decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, )) si avvalgono del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 7. (( I dati comunicati dalle regioni e dalle province autonome tramite il SIAN fanno fede ad ogni effetto per gli adempimenti a carico degli acquirenti, previsti dal presente decreto.

)) 7. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, (( sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari, )) sono definite le modalita' di attuazione (( delle disposizioni del presente decreto. )) 8. L'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto e' effettuata dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, cui sono devoluti i relativi proventi. Si applicano le disposizione contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. In caso di mancato versamento del prelievo supplementare (( dovuto, )) le regioni e le province autonome effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo, previa intimazione nei confronti di acquirenti e produttori, applicando le (( misure )) di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001.

Riferimenti normativi.

- Si riporta il testo dell'art. 15 Regolamento (CE) n.

1392/2001

Art. 15 (Comunicazioni). - 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione

a) entro il mese successivo alla loro adozione, le misure adottate ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 e del presente regolamento, nonche', se del caso, le eventuali modifiche; b) la propria decisione debitamente motivata, in caso di applicazione dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3950/92; c) ogni anno, anteriormente al 1° marzo, i quantitativi convertiti conformemente all'art. 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3950/92; d) i risultati e le informazioni occorrenti per la valutazione delle misure applicate in virtu' dell'art. 8, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 3950/92; e) ogni anno, anteriormente al 1° settembre, il questionario di cui all'allegato I debitamente compilato; f) il metodo o i metodi utilizzati nel quadro del presente regolamento per misurare le masse o, se del caso, per convertire i volumi in massa, la giustificazione dei coefficienti adottati e le circostanze precise in cui sono applicabili nonche' loro eventuali ulteriori modifiche.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni relative al questionario di cui al paragrafo 1, lettera e), la Commissione trattiene forfettariamente, in applicazione dell'art. 14 del regolamento (CE) n. 2040/2000 del Consiglio (3), un importo sugli anticipi in occasione del conteggio delle spese agricole degli Stati membri interessati. Tale importo e' pari ad una percentuale del prelievo calcolato per un superamento teorico del quantitativo di riferimento globale di cui trattasi ed e' calcolato nel modo seguente

a) se il questionario non e' stato trasmesso entro il 1° settembre o se taluni dati essenziali per il calcolo del prelievo mancano, la percentuale e' pari allo 0,01 per settimana di ritardo; b) se si e' costatato che la somma dei quantitativi consegnati o venduti direttamente, comunicati nell'aggiornamento di cui al paragrafo 3 si discosta di oltre il 10% dai dati forniti nella risposta iniziale al questionario, la percentuale e' pari allo 0,1 %.

3. In caso di modifica dei dati del questionario di cui al paragrafo 1, lettera e), in seguito segnatamente ai controlli di cui all'art. 11, una versione aggiornata del questionario viene trasmessa alla Commissione prima dell'inizio dei mesi di dicembre, marzo, giugno e settembre di ogni anno.

- Si riporta, per completezza d'informazione, il testo dell'art. 26 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (organizzazioni dei produttori)

Art. 26 (Organizzazioni di produttori). - 1. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate hanno lo scopo di

a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo; b) concentrare l'offerta e commercializzare la produzione degli associati; c) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione; d) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualita' delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualita' delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversita'.

2. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori e le loro forme associate devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie

a) societa' di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da societa' costituite dai medesimi soggetti o da societa' cooperative agricole e loro consorzi; b) societa' cooperative agricole e loro consorzi; c) consorzi con attivita esterne di cui all'art. 2612 e seguenti del codice civile o societa' consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

3. Le regioni riconoscono, ai fini del presente decreto, le organizzazioni di produttori che ne facciano richiesta a condizione che gli statuti

a) prevedano l'obbligo per i soci almeno di

1) applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate dall'organizzazione; 2) aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell'attivita' delle organizzazioni, ad una sola di esse; 3) far vendere almeno il 75% della propria produzione direttamente dall'organizzazione; 4) versare contributi finanziari per la realizzazione delle finalita' istituzionali; 5) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno dodici mesi; b) contengano disposizioni concernenti

1) regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione e l'assunzione autonoma delle decisioni da essa adottate; 2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni; 3) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.

4. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate devono, altresi', rispondere ai criteri previsti dal presente decreto legislativo ed a tal fine comprovare di rappresentare un numero minimo di produttori ed un volume minimo di produzione commercializzabile per il settore o il prodotto per il quale si chiede il riconoscimento, come determinati dall'art. 27. Esse inoltre devono dimostrare di mettere effettivamente a disposizione dei soci i mezzi tecnici necessari per lo stoccaggio, il confezionamento, la preparazione, la commercializzazione del prodotto e garantire altresi' una gestione commerciale, contabile e di bilancio adeguata alle finalita' istituzionali.

5. Le regioni determinano, con propri provvedimenti, senza oneri aggiuntivi, le modalita' per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni di produttori al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento e per la revoca del relativo provvedimento.

6. Spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del decreto 30 luglio 1999, n. 300.

7. Entro ventiquattro mesi...

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