Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale prevede l'emanazione

di uno o piu' decreti legislativi per il riordino del regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti

pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, per la disciplina di forme di risparmio individuali vincolate a

finalita' previdenziali, per la modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione,

nonche' per il riordino del regime fiscale del trattamento di fine rapporto e delle altre indennita';

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme

pensionistiche complementari;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1999, n. 662, che prevede

l'emanazione di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto

1988, n. 400, per disciplinare gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti al

fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di

attuazione delle norme tributarie; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

29 dicembre 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11

febbraio 2000;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza

sociale;

E m a n a

il seguente decreto legislativo

Capo I Disciplina del risparmio previdenziale Art. 1.

Disciplina fiscale dei contributi e dei premi versati per la previdenza sociale

complementare e individuale

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni

  1. nell'articolo 10

    1) al comma 1, la lettera e-bis) e' sostituita dalla seguente

    "e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e

    premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal decreto legislativo 21

    aprile 1993, n. 124, per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento del

    reddito complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se alla formazione del

    reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi

    la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota

    di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto

    legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e, comunque, entro i predetti limiti del 12 per cento

    del reddito complessivo e di 10 milioni di lire. La disposizione contenuta nel precedente

    periodo non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da

    accordi tra lavoratori, nonche' ai soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme

    pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della

    legge 23 ottobre 1992, n. 421. Ai fini del computo del predetto limite di lire 10 milioni

    si tiene conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui

    all'articolo 70, comma 1; dei contributi versati ai sensi dell'articolo 2 della legge 8

    agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo

    14 dicembre 1995, n. 579. Per le persone che sono fiscalmente a carico di altri soggetti

    non si tiene conto del predetto limite percentuale, nonche', nei riguardi del soggetto di

    cui sono a carico, della condizione di destinazione delle quote di TFR alle forme

    pensionistiche complementari.";

    2) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli oneri di cui

    alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi

    previste, spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo

    restando l'importo complessivamente stabilito.";

  2. nell'articolo 17, comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si

    considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.

    124.";

  3. nell'articolo 48, comma 2, lettera a), primo periodo, le parole da "i

    contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124",

    fino alla fine della lettera sono soppresse;

  4. nell'articolo 48-bis, comma 1, la lettera a) e' soppressa;

  5. nell'articolo 70, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Gli accantonamenti ai fondi per le

    indennita' di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai

    sensi dell'articolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli

    dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformita'

    alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei

    dipendenti stessi. I rendimenti attribuiti in ciascun esercizio ai fondi di previdenza

    sono deducibili nei limiti dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari

    pubblici e privati, accertati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il

    Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il 31 marzo di

    ciascun anno";

    2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. E' deducibile un importo non

    superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme

    pensionistiche complementari, se accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che concorre a

    formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi

    dalla copertura di perdite dell'esercizio o del passaggio a capitale; in tal caso si

    applica l'articolo 44, comma 2. Se l'esercizio e' in perdita, la deduzione puo' essere

    effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza

    dell'ammontare complessivamente maturato".

    2. Se l'ammontare dei contributi o dei premi versati alle forme pensionistiche previste

    dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n.

    124, non ha fruito, anche parzialmente, della deduzione ai sensi della lettera e-bis) del

    comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

    dicembre 1986, n. 917, il contribuente comunica al fondo pensione o all'impresa di

    assicurazione, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui e' stato

    effettuato il versamento ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla

    prestazione, l'importo non dedotto o che non sara' dedotto in sede di presentazione della

    dichiarazione dei redditi.

    Art. 2.

    Disciplina delle forme pensionistiche individuali 1. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono inseriti i

    seguenti

    "Art. 9-bis (Forme pensionistiche individuali attuate mediante fondi pensione

    aperti). - 1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante l'adesione ai

    fondi pensione di cui all'articolo 9.

    L'adesione avviene, su base individuale, anche in assenza di specifiche previsioni delle

    fonti istitutive.

    2. I regolamenti dei fondi stabiliscono le modalita' di partecipazione alle forme di cui

    al comma 1.

    3. L'ammontare del contributo, definito anche in misura fissa all'atto dell'adesione, puo'

    essere successivamente variato.

    4. I regolamenti dei fondi definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni

    pensionistiche, prevedendo che le prestazioni di vecchiaia siano consentite al compimento dell'eta' pensionabile stabilita nel regime

    obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione alla forma e

    che quelle di anzianita' siano consentite, in caso di cessazione dell'attivita'

    lavorativa, nel concorso del requisito di partecipazione di almeno quindici anni e di

    un'eta' di non piu' di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di

    vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. Per i soggetti non titolari di reddito

    di lavoro o d'impresa si considera eta' pensionabile il compimento dell'eta' prevista

    dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Non sono in ogni caso

    consentite anticipazioni.

    5. I regolamenti dei fondi possono disciplinare la prosecuzione volontaria della

    partecipazione alla forma pensionistica non oltre i cinque anni dal raggiungimento del

    limite dell'eta' pensionabile.

    6. La liquidazione della prestazione pensionistica in forma di capitale secondo il valore

    attuale puo' essere chiesta per un importo non superiore al cinquanta per cento di quello

    maturato, salvo che l'importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica

    risulti di ammontare inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3,

    commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

    Art. 9-ter (Forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione

    sulla vita). - 1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate anche mediante contratti di assicurazione sulla vita stipulati

    con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), ad operare nel

    territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che garantiscano le prestazioni di cui

    all'articolo 9-bis, comma 4, secondo le modalita' ivi previste, e consentano le facolta' di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.

    L'adesione avviene anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive.

    2. L'ammontare dei premi, definito anche in misura fissa all'atto...

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