Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale prevede l'emanazione
di uno o piu' decreti legislativi per il riordino del regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti
pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, per la disciplina di forme di risparmio individuali vincolate a
finalita' previdenziali, per la modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione,
nonche' per il riordino del regime fiscale del trattamento di fine rapporto e delle altre indennita';
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme
pensionistiche complementari;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1999, n. 662, che prevede
l'emanazione di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, per disciplinare gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti al
fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di
attuazione delle norme tributarie; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
29 dicembre 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11
febbraio 2000;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale;
E m a n a
il seguente decreto legislativo
Capo I Disciplina del risparmio previdenziale Art. 1.
Disciplina fiscale dei contributi e dei premi versati per la previdenza sociale
complementare e individuale
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni
-
nell'articolo 10
1) al comma 1, la lettera e-bis) e' sostituita dalla seguente
"e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e
premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento del
reddito complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se alla formazione del
reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi
la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota
di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e, comunque, entro i predetti limiti del 12 per cento
del reddito complessivo e di 10 milioni di lire. La disposizione contenuta nel precedente
periodo non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da
accordi tra lavoratori, nonche' ai soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme
pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della
legge 23 ottobre 1992, n. 421. Ai fini del computo del predetto limite di lire 10 milioni
si tiene conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui
all'articolo 70, comma 1; dei contributi versati ai sensi dell'articolo 2 della legge 8
agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo
14 dicembre 1995, n. 579. Per le persone che sono fiscalmente a carico di altri soggetti
non si tiene conto del predetto limite percentuale, nonche', nei riguardi del soggetto di
cui sono a carico, della condizione di destinazione delle quote di TFR alle forme
pensionistiche complementari.";
2) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli oneri di cui
alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi
previste, spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo
restando l'importo complessivamente stabilito.";
-
nell'articolo 17, comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si
considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124.";
-
nell'articolo 48, comma 2, lettera a), primo periodo, le parole da "i
contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124",
fino alla fine della lettera sono soppresse;
-
nell'articolo 48-bis, comma 1, la lettera a) e' soppressa;
-
nell'articolo 70, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Gli accantonamenti ai fondi per le
indennita' di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai
sensi dell'articolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli
dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformita'
alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei
dipendenti stessi. I rendimenti attribuiti in ciascun esercizio ai fondi di previdenza
sono deducibili nei limiti dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari
pubblici e privati, accertati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il 31 marzo di
ciascun anno";
2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. E' deducibile un importo non
superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme
pensionistiche complementari, se accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che concorre a
formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi
dalla copertura di perdite dell'esercizio o del passaggio a capitale; in tal caso si
applica l'articolo 44, comma 2. Se l'esercizio e' in perdita, la deduzione puo' essere
effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza
dell'ammontare complessivamente maturato".
2. Se l'ammontare dei contributi o dei premi versati alle forme pensionistiche previste
dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, non ha fruito, anche parzialmente, della deduzione ai sensi della lettera e-bis) del
comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, il contribuente comunica al fondo pensione o all'impresa di
assicurazione, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui e' stato
effettuato il versamento ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla
prestazione, l'importo non dedotto o che non sara' dedotto in sede di presentazione della
dichiarazione dei redditi.
Art. 2.
Disciplina delle forme pensionistiche individuali 1. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono inseriti i
seguenti
"Art. 9-bis (Forme pensionistiche individuali attuate mediante fondi pensione
aperti). - 1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante l'adesione ai
fondi pensione di cui all'articolo 9.
L'adesione avviene, su base individuale, anche in assenza di specifiche previsioni delle
fonti istitutive.
2. I regolamenti dei fondi stabiliscono le modalita' di partecipazione alle forme di cui
al comma 1.
3. L'ammontare del contributo, definito anche in misura fissa all'atto dell'adesione, puo'
essere successivamente variato.
4. I regolamenti dei fondi definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni
pensionistiche, prevedendo che le prestazioni di vecchiaia siano consentite al compimento dell'eta' pensionabile stabilita nel regime
obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione alla forma e
che quelle di anzianita' siano consentite, in caso di cessazione dell'attivita'
lavorativa, nel concorso del requisito di partecipazione di almeno quindici anni e di
un'eta' di non piu' di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di
vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. Per i soggetti non titolari di reddito
di lavoro o d'impresa si considera eta' pensionabile il compimento dell'eta' prevista
dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Non sono in ogni caso
consentite anticipazioni.
5. I regolamenti dei fondi possono disciplinare la prosecuzione volontaria della
partecipazione alla forma pensionistica non oltre i cinque anni dal raggiungimento del
limite dell'eta' pensionabile.
6. La liquidazione della prestazione pensionistica in forma di capitale secondo il valore
attuale puo' essere chiesta per un importo non superiore al cinquanta per cento di quello
maturato, salvo che l'importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica
risulti di ammontare inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3,
commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 9-ter (Forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione
sulla vita). - 1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate anche mediante contratti di assicurazione sulla vita stipulati
con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), ad operare nel
territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che garantiscano le prestazioni di cui
all'articolo 9-bis, comma 4, secondo le modalita' ivi previste, e consentano le facolta' di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.
L'adesione avviene anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive.
2. L'ammontare dei premi, definito anche in misura fissa all'atto...
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