Riforma del condominio e mediazione

AutorePaolo Scalettaris
Pagine259-267
259
Arch. loc. e cond. 3/2015
Riforma
del condominio
riformA del Condominio
e mediAzione
di Paolo Scalettaris
L’art. 71-quater disp. att. c.c. introdotto dalla legge 11
dicembre 2012 n. 220 di riforma della disciplina del condo-
minio contiene una serie di disposizioni in tema di media-
zione nelle controversie condominiali (1). Esaminiamo il
contenuto di tali nuove disposizioni.
1. In sede di premessa è necessario ricordare innanzi-
tutto che la materia condominiale era compresa nell’elen-
co delle materie per le quali l’art. 5, comma 1°, del D.L.vo
n. 28 del 2010 (testo normativo che è stato emanato sulla
scorta della direttiva europea 2008/52/CE) aveva previsto
l’obbligatorietà della mediazione preventiva, eletta ad
elemento condizionante la procedibilità della domanda
giudiziale.
Con la sentenza 6 dicembre 2012 n. 272 (2) la Corte
Costituzionale ha dichiarato però costituzionalmente
illegittimo, per eccesso di delega, l’art. 5, comma 1°, del
decreto legislativo anzidetto appunto nella parte in cui
stabiliva per le controversie ivi elencate l’obbligatorietà
del procedimento di mediazione f‌inalizzato alla concilia-
zione: conseguentemente sono venute meno anche tutte
le altre disposizioni del decreto che presupponevano l’ob-
bligatorietà del procedimento di mediazione (3).
È accaduto poi che con il decreto-legge c.d. “del fare”
– il D.L. n. 69 del 21 giugno 2013, convertito in legge con
modif‌icazioni dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013 - è stata
data una nuova disciplina all’istituto della mediazione
con ripristino dell’obbligatorietà della mediazione preven-
tiva per molte controversie e con introduzione altresì di
numerose disposizioni innovative rispetto alla disciplina
originaria (4).
In particolare – per quanto ci interessa – la mediazione
obbligatoria è stata reintrodotta, oltre che per quasi tutte
le materie per le quali essa era originariamente prevista,
anche per le azioni relative alle controversie “in materia
di condominio” (formula testuale questa che era già pre-
sente nella norma originaria e che è stata mantenuta dalla
nuova norma) (5).
2. Il decreto-legge n. 69 del 2013 prevede tre distinte
ipotesi di mediazione: la mediazione “obbligatoria”, la me-
diazione “facoltativa” e la mediazione “delegata”. Per tutte
le ipotesi il procedimento si svolge con le stesse modalità.
Nel ripristinare la mediazione obbligatoria, il decreto-
legge n. 69 detta numerose nuove regole che – anche allo
scopo di evitare di incorrere nei medesimi problemi di co-
stituzionalità denunziati dalla Corte Costituzionale con la
sentenza sopra ricordata – sono state formulate in modo
notevolmente diverso da quelle previste dal testo origina-
Tra le novità più importanti devono segnalarsi:
- la gratuità della mediazione nel caso di mancato ac-
cordo all’esito del primo incontro;
- la necessità dell’assistenza dell’avvocato nel procedi-
mento di mediazione, che peraltro viene stabilita con dispo-
sizioni che non sono univoche: da un lato infatti si prevede
espressamente che al primo incontro ed a quelli successivi
le parti debbano comparire con l’assistenza dell’avvocato
ma dall’altro lato si prevede, con riguardo all’omologazione
del verbale di accordo, solamente la possibilità – e non
invece l’obbligo – della presenza dell’avvocato (6);
- l’attribuzione all’esito negativo del primo incontro dinan-
zi al mediatore (cioè al mancato raggiungimento dell’accordo
bonario nella prima sede conciliativa) del signif‌icato di “av-
veramento della condizione di procedibilità della domanda
giudiziale … per tutte le fattispecie di mediazione” (7);
- la riduzione da 4 a 3 mesi della durata massima del
procedimento di mediazione (che peraltro – va ricordato
per inciso - non è soggetto alla sospensione durante il
periodo feriale).
3. Fatte queste premesse, possiamo passare all’esame
dell’art. 71-quater disp. att. c.c., norma introdotta dalla
legge n. 220 del 2012 di riforma del condominio.
3.1. Una prima osservazione – indispensabile per com-
prendere il senso della nuova norma - è che questa era
stata concepita prima che intervenissero le vicende nor-
mative che sopra si sono ricordate (e cioè prima che ve-
nisse pronunciata la sentenza della Corte Costituzionale
che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 5, comma 1°,
D.L.vo n. 28 del 2010 e prima che il D.L. n. 69 del 2013 rein-
troducesse la mediazione obbligatoria ed introducesse le
nuove regole sopra ricordate).
Questo è un dato che deve essere tenuto presente nel
valutare il signif‌icato della nuova disposizione.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT