Una riforma del Catasto che non rispetta la legge delega

AutoreCorrado Sforza Fogliani
Pagine625-626
625
Arch. loc. e cond. 5/2014
Varie
una riforma del Catasto
Che non rispetta la legge
delega
di Corrado Sforza Fogliani
La stesura della lettera a) del comma 3 dell’art. 2 della
legge 23/’14 può apparire di non soddisfacente lettura. Ri-
sulta senz’altro evidente la volontà del legislatore, il quale
però ha voluto evitare di stenderla al meglio usando parti-
zioni inferiori alla lettera a). Esse avrebbero comportato il
ricorso a numeri, così ulteriormente frantumando l’unità
del comma, che già patisce lo svolgimento di ben dicias-
sette lettere (dalla a alla s), con quasi mille parole per
settemila caratteri.
Ciò premesso, si può rilevare, quanto alla composizione
delle commissioni censuarie, l’indubbia individuazione di
quattro distinte categorie la cui presenza va assicurata. La
prima è istituzionale: l’Agenzia delle entrate. La seconda,
pure istituzionale, riguarda gli enti locali. La terza possia-
mo def‌inirla di esperti o tecnici o competenti: comprende,
insieme, professionisti, tecnici e docenti qualif‌icati (la
specializzazione concerne economia ed estimo), esperti
di altre discipline prima non indicate, ossia statistica ed
econometria. La quarta categoria, di nuovo istituzionale,
comprende la magistratura (ordinaria e amministrativa).
Il terzo blocco, se così vogliamo esprimerci, è costituito
da “saggi” (per usare un’espressione in voga) espressi dal-
la società civile. Si tratta in buona sostanza di tecnici che
debbono recare la propria competenza. Mentre per gli altri
blocchi di commissari l’individuazione della designazione
è in re ipsa (rappresentanti dell’Agenzia delle entrate) ov-
vero demandata a un atto d’intesa Stato-Città e autonomie
oppure lasciata indeterminata (i magistrati), per il blocco
di commissari non istituzionali si prevede una (e una
sola) specif‌ica indicazione: le “associazioni di categoria
del settore immobiliare”. Al riguardo va notato che la frase
“anche indicati dalle associazioni di categoria del settore
immobiliare” ha un senso logico soltanto se riferita all’in-
tera componente degli esperti, se cioè riguarda – insieme
– professionisti, tecnici, docenti ed esperti. Non avrebbe
signif‌icato limitare l’indicazione delle associazioni di set-
tore ai soli “esperti di statistica e di econometria”. Quanto
all’uso della particella anche, va rilevato che trattasi di
congiunzione aggiuntiva, non già indicante un’eventuali-
tà o una possibilità. Va quindi letta come se fosse scritta
pure: “pure individuati”.
Si deve rimarcare che a tali associazioni è riservata
l’indicazione non di rappresentanti propri, come nel caso
degli enti locali, bensì di tecnici. Il legislatore, insomma,
riconosce alle associazioni di settore la capacità, meglio di
chiunque altro, d’individuare commissari che siano tecni-
camente, professionalmente, culturalmente capaci di ope-
rare. Non altrettanto, infatti, si dice per quanto concerne
gli enti locali, ai quali spetta designare propri “rappresen-
tanti”, senza alcuna specif‌ica competenza individuata.
Dunque, mentre i comuni designano propri esponenti, le
associazioni del settore immobiliare, in forza della pro-
pria rappresentatività e operatività nel settore, indicano
commissari tecnicamente preparati. Il legislatore ha poi
partitamente individuato tali competenze, reputando che
siano senz’altro rinvenibili mercé la partecipazione delle
associazioni, cui spetta individuarli.
È importante rilevare che il gerundio “assicurando”,
posto all’inizio dell’elencazione, va inteso riferito ai quat-
tro blocchi prima delineati. Quindi, dev’essere garantita la
presenza di Agenzia, enti locali, associazioni di categoria
e magistratura. È notevole il fatto che la designazione
dei commissari della società civile sia esplicitamente
indicata solo per le “associazioni di categoria del settore
immobiliare”, attestazione questa del rilievo voluto dal
legislatore.
Va rilevata una modif‌ica apportata dallo schema di
decreto legislativo, tutt’altro che insignif‌icante. La legge
delega parla di “associazioni di categoria del settore im-
mobiliare”: ciò signif‌ica che si tratta di associazioni rap-
presentative “del” comparto. Il decreto, invece, estende e
travisa: le “associazioni di categoria operanti nel settore
immobiliare” sono tutt’altro. Infatti la dizione di legge lega
le associazioni al settore specif‌ico, laddove lo schema di
decreto è generico. Infatti ritiene suff‌iciente un’operati-
vità che può appartenere ad associazioni di categoria che
non siano “del settore immobiliare”, bensì di un altro set-
tore ma attive altresì “nel” settore. Viene meno, insomma,
la specif‌icità voluta dal legislatore delegante.
Lo schema di decreto legislativo viola in altri punti, e
palesemente, la delega. Infatti introduce un duplice f‌iltro,
rispetto all’individuazione delle associazioni di categoria:
prima il prefetto, poi il presidente del tribunale. In tal
modo non risulta assolutamente assicurata la presenza
delle associazioni, che potrebbero già essere escluse dalla

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