Riflessioni sull'essenza del processo tributario. Lotta alla corruzione e all'evasione

AutoreUmberto Mignosi
Pagine761-764
761
Rivista penale 9/2014
Dottrina
Riflessioni sull’essenza
del pRocesso tRibutaRio.
lotta alla coRRuzione
e all’evasione
di Umberto Mignosi
SOMMARIO
I. Le Commissioni tributarie. II. Il processo tributario e la Co-
stituzione. La lotta all’evasione f‌iscale e alla corruzione. III.
La lotta all’evasione: il rientro dei capitali. Sintesi del D.L. n.
4 del 28 gennaio 2014, convertito in L. 28 marzo 2014, n. 50,
recante la “Voluntary Disclosure” (rivelazione volontaria).
I. Le Commissioni tributarie
Com’è noto, il processo tributario è disciplinato dal
D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, il cui art. 1 attribuisce
la giurisdizione tributaria alle commissioni tributarie, di-
sciplinate dal D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 545. Una norma
generale di rinvio al codice di procedura civile, opera nei
casi in cui il D.L.vo n. 546 del 1992 presenti una lacuna, ed
a condizione che la norma del codice risu1ti compatibile
con i caratteri del processo tributario (1)
La disciplina del processo tributario e l’ambito della
giurisdizione tributaria hanno subito profonde evoluzioni
sin dagli anni ‘70 quando il legislatore eliminò la differente
tutela fra controversie in materia di imposte dirette e indi-
rette, ripartita tra fasi amministrative e fasi giurisdizionali
e si dichiarò incostituzionale l’art. 6 della L. 20 marzo1865,
n. 2248, all. E, nella parte in cui il previo pagamento del-
l’imposta (il c.d. solve et repete) era considerato presup-
posto per l’azione processuale.
Le commissioni tributarie nella loro originaria f‌isio-
nomia hanno convissuto con dubbi di incostituzionalità,
assumendosi, da un lato, la violazione della VI disposi-
zione transitoria e, dall’altro, l’assenza della garanzia di
indipendenza ed imparzialità richiesta per un organismo
giurisdizionale dall’art. 24 Cost..
Con la riforma tributaria intervenuta con la legge de-
lega 9 ottobre 1971 n. 825 e con il D.P.R. 2 ottobre 1972, n.
636 il contenzioso tributario acquisì una f‌isionomia rispet-
tosa dei precetti costituzionali, prevedendosi due gradi
di giudizio davanti alle commissioni di primo e secondo
grado, un terzo grado davanti alla Commissione tributaria
Centrale oppure davanti alla Corte d’Appello, decorso il
termine per l’appello di fronte alla Commissione Centra-
le e solo per motivi di legittimità e con esclusione delle
questioni di semplice estimazione. Con la legge delega 30
dicembre 1991, n. 413 si avviò un cammino di trasforma-
zione culminato nei D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 545 e n.
546 entrati in vigore il 1° aprile 1996.
Gli organi di giurisdizione tributaria sono ora struttu-
rati secondo un duplice grado di merito, uno con Commis-
sioni tributarie provinciali con sede nel capoluogo di ogni
provincia e l’altro con Commissioni tributarie regionali
con sede nel capoluogo di ogni regione, salve alcune sedi
distaccate, con il controllo della legittimità ex art. 360
c.p.c. davanti alla Corte di Cassazione.
Le Commissioni sono composte da un presidente e cia-
scuna sezione da un presidente di sezione, da un vicepresi-
dente e da non meno quattro giudici, al f‌ine di permettere
la costituzione di collegi con un presidente, un relatore e
un altro giudice (2).
La giurisdizione delle commissioni tributarie compren-
de “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni
genere e specie, comunque denominati, compresi quelli
regionali, provinciali e comunali, nonché le sovrimposte
e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque
irrogate da uff‌ici f‌inanziari, gli interessi e ogni altro acces-
sorio”.
La competenza territoriale delle commissioni tribu-
tarie provinciali è determinata dalla sede dell’uff‌icio o
ente che ha emesso l’atto che si impugna. Per l’appello è
competente la commissione tributaria regionale nella cui
regione ha sede la commissione provinciale che ha pro-
nunciato la sentenza appellata.
Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le
controversie riguardanti l’esecuzione forzata tributaria.
La competenza, per tali controversie, è regolata dal-
l’art. 9 c.p.c.; esse sono quindi sempre di competenza del
tribunale, a prescindere dal valore.
Per segnare la linea di riparto tra giurisdizione delle
commissioni e giurisdizione del giudice ordinario va ricor-
dato che le questioni riguardanti il titolo esecutivo (cioè il
ruolo) devono essere sollevate mediante ricorso contro il
ruolo, da proporre alle commissioni tributarie.
L’opposizione all’esecuzione, disciplinata dall’art. 615
c.p.c., è proponibile dinanzi al giudice ordinario solo
quando concerne la pignorabilità dei beni. Anche l’oppo-
sizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) si propone al
giudice ordinario, ma non è ammessa quando concerne

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