Riflessioni in ordine alle nuove norme sulla patente di guida: un conducente, una patente

AutoreGiovanni Fontana
Pagine473-475
473
Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2013
Dottrina
RIFLESSIONI IN ORDINE
ALLE NUOVE NORME
SULLA PATENTE DI GUIDA:
UN CONDUCENTE,
UNA PATENTE
di Giovanni Fontana (*)
In attuazione delle Direttive 2006/126/CE e 2009/113/
CE, concernenti la patente di guida, il D.L.vo 18 aprile
2011, n. 59 (1), poi modif‌icato ed integrato dal D.L. vo 16
gennaio 2013, n. 2 (2), ha concretizzato, a livello comu-
nitario, il principio secondo il quale per ogni conducente
deve esistere una ed una sola patente.
Infatti, considerando l’ampiezza della geograf‌ia degli
Stati dello Spazio Economico Europeo e quindi l’immensa
rete stradale percorsa da conducenti titolari di diverse
abilitazioni alla guida (3) e simili, si è vista la necessità di
introdurre delle disposizioni di legge atte a consentire ai
vari Stati membri di rilasciare ai propri cittadini un’unica
abilitazione alla guida da rilasciare secondo programmi
comuni e condivisi e su modello conforme.
Naturalmente, questo processo di unif‌icazione – che in
Italia è iniziato lo scorso 19 gennaio – avrà un suo “tem-
po massimo” di realizzazione e quindi, mentre le nuove
patenti di guida saranno rilasciate, tutte, in conformità
dello specimen condiviso dai vari Stati membri e descritto
nell’Allegato I della Dir. 2006/126/CE su citata, quelle già
rilasciate ai cittadini unionali o, più in generale, a quelli
degli Stati SEE, potranno essere utilizzate tal quali ovve-
ro, convertite nella patente di guida dello Stato di resi-
denza, qualora esistano determinate condizioni ostative al
mantenimento della patente originaria. Infatti, in ragione
di quanto stabilito all’art. 15 della predetta Direttiva, gli
Stati membri, garantendo reciproca assistenza, curano di
scambiarsi le informazioni sulle patenti da essi rilasciate,
cambiate, sostituite, rinnovate o revocate e, in tal senso, si
avvalgono della rete dell’UE delle patenti di guida istituita
per questi f‌ini, non appena la rete diventa operativa.
Questo processo di unif‌icazione delle patenti di guida
è la diretta conseguenza di quel processo storico-culturale
che inizia con la Convenzione di Parigi sulla Circolazione
Stradale del 1926 (recepita dal T.U. delle norme a tute-
la delle strade e per la circolazione, approvato con R.D.
1740/33), quella di Ginevra del 1949 (recepita dal codice
della strada, approvato con D.P.R. 393/59) e, inf‌ine, quella
di Vienna del 1968 (recepita, nella vigenza del Nuovo Codi-
ce della Strada, approvato con D.L.vo 285/92), nell’ambito
delle quali si prof‌ilano, a livello europeo, nuovi principi di
convivenza socio-economica e, quindi, politico-economi-
ca, che costituiscono quel “terreno di coltura” che dando
vita alla Comunità Economico Europea, prima e all’Unio-
ne Europea, dopo, scopre la necessità di emanare atti di
indirizzo politico che sono, per l’appunto, le c.d. Direttive
Europee. In realtà, queste Direttive vengono emanate nel-
la fase transitoria del previgente e del vigente codice della
strada, mediante sistematiche – ancorché con ampie leggi
di recepimento, necessarie a rendere cogenti nel territorio
dello Stato i principi di indirizzo contenuti nelle Direttive
stesse .
In tale ottica, assume signif‌icativa importanza la De-
cisione della Commissione Europea 18 dicembre 2012, n.
2013/21/UE (4), relativa alla equipollenza fra le categorie
di patenti di guida allorché, in sede di controllo su strada,
non risulti agevole comprendere la corrispondenza tra la
patente non italiana e la categoria di veicoli condotti dal
cittadino unionale o comunque appartenente al SEE.
Infatti, alle categorie di patenti che potremmo def‌inire
“storiche”, si debbono aggiungere tutte le altre categorie
(che, se preesistenti, erano da considerare sottocatego-
rie), comprese la categoria AM, che abilita alla guida del
ciclomotore. In buona sostanza, l’elenco delle categorie
oggi previste è il seguente: AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1,
C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, nonché le relative patenti
speciali per diversamente abili. Tra l’altro, a livello nazio-
nale, si deve tenere conto del fatto che talune categorie
di patenti, rilasciate in un determinato periodo storico,
abilitano ciò che oggi non consentirebbero di abilitare;
così, una patente di categoria B rilasciata entro il 31
dicembre 1985, consente di condurre veicoli per i quali,
oggi, dovrebbe essere conseguita, specif‌icatamente ed in-
derogabilmente una patente AM, A1, A2, A, B1 o B. Non a
caso, con il decreto n. 59 del 2011, sono stati introdotti due
fondamentali principi che sono il c.d. “principio di gradua-
lità” ed il “principio di equivalenza”. Secondo il primo dei
due principi, per conseguire una determinata patente, si
deve essere già in possesso di altra patente, di categoria
inferiore mentre diversamente, l’altro dei due principi,
stabilisce l’equivalenza fra determinate patenti di guida,
secondo lo schema che segue:

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