Brevi riflessioni intorno al fondamento e allo scopo del diritto dello Stato di punire con la morte

AutorePasquale Troncone
Pagine241-244

    Il presente testo è il contenuto della Relazione presentata al Seminario tenutosi il 27 marzo 2009 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Federico II di Napoli dal titolo “La morte come pena. La riflessione continua”.

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Affrontare il tema della pena di morte se per il penalista rappresenta l’occasione per riesaminare il profilo di ordine culturale dei diversi modelli punitivi1, attraverso un percorso misto di giusta sofferenza e umana pietà, d’altro lato impone ancora una volta la ricerca di una convincente spiegazione per cui si debba ricorrere ad una soluzione così radicale come conseguenza della condotta illecita di un uomo2.

Questo è il motivo per cui l’argomento resta inevitabilmente in bilico tra ragioni di tipo etico-morale e motivazioni che, all’opposto, si presentano come proprie del settore del diritto. Né mancano aspetti per cui il dibattito sul fondamento punitivo viene reso problematico da circostanze molto più concrete, o se si vuole preoccupanti, quali quelle che inseriscono nel quadro delle opportune ragioni la necessità di scongiurare l’errore giudiziario. Si scoprirà che proprio l’errore giudiziario finisce per costituire l’unico vero ostacolo alla generalizzata adozione della pena capitale3.

Il tema del diritto dello Stato di punire con la pena estrema viene in buona sostanza filtrato dalle scelte che un ordinamento giuridico compie in nome del sistema dei valori e dei diritti che impone a se stesso in un dato momento della sua vigenza. Del resto i caratteri dell’intangibilità e dell’inviolabilità della vita umana non potrebbero in alcun modo consentirne la libera disponibilità, a prescindere dalle condizioni e dalle situazioni che coinvolgono il suo titolare. In verità è che nelle pieghe di una situazione di incoerenza concettuale si annida la giustificazione della pena di morte, paradossalmente proprio in uno Stato fondato sulla legge e sul diritto.

Nel pensiero comune accade frequentemente di trattare il tema della morte come una delle possibili forme che può assumere la sanzione criminale lasciandosi spesso trascinare da sollecitazioni culturali che attengono a giustificazioni che ritrovano le proprie ragioni al di fuori del campo del diritto. La trasversalità culturale dell’argomento finisce per determinarne anche la trasversalità concettuale, per cui la contaminazione dei generi disciplinari fa perdere di vista il momento della qualificazione giuridica della morte come pena criminale.

La verità è che nel campo del diritto penale non esiste un’elaborazione teorica che abbia convincentemente chiarito quali sono i motivi per cui la pena della morte può trovare giustificazione in un sistema giuridico coerente. A ben vedere nel fondo delle cose le motivazioni sono tutte caratterizzate da esigenze dettate in realtà da situazioni di tipo contingente o il prodotto di legittime ma immotivate reazioni emotive. Non apparirà azzardato affermare che in realtà le ragioni del diritto che giustificano l’istituto della sanzione penale non sono comuni o comunque non sono sufficienti a giustificare anche il fondamento punitivo della pena capitale.

Il problema infatti è, a mio modo di vedere, tenere nettamente distinto il “fondamento” punitivo della sanzione, che caratterizza tutte le sanzioni del settore penale, dal suo “scopo” che orienta la pena di morte verso una precisa opzione di politica criminale4. Anche se appare molto probabile che in una prospettiva moderna le ragioni che giustificano la previsione della morte come pena si pongono esattamente in posizione intermedia tra il fondamento punitivo e lo scopo, come necessità esterna al sistema penale di ricorrere al massimo grado possibile di una punizione.

Il vero aspetto controverso della questione è costituito dal fatto che si recuperano istanze tradizionali che si ritenevano esaurite nella loro potenzialità argomentativa, considerato l’attuale assetto culturale ed ideologico dei sistemi sociali evoluti come molti degli ordinamenti giuridici contemporanei. Ed invece il ritorno al passato è stato reso possibile dai modelli culturali neo-conservatori che hanno aperto la strada alle diffuse iniziative sicuritarie degli ultimi anni, secondo le quali la salvaguardia della tenuta del sistema statuale, ossia la tutela dei diritti della collettività, può essere garantita soltanto riconoscendovi prevalenza sui diritti fondamentali del singolo.

Un dato significativo va registrato in rapporto ai percorsi legislativi che storicamente hanno visto variamente prevedere la pena capitale e poi inopinatamente arretrare facendola sparire dal catalogo sanzionatorio5. Soprattutto in Italia, considerando i codici penali preunitari e poi i due codici penali dell’Italia unita, anche tenendo conto delle leggi speciali che venivano temporaneamente via via introdotte, è dato constatare l’esistenza di sentimenti e di considerazioni di valore alterno verso la scelta della pena massima.

Questa variabile normativa finisce in realtà per corrispondere alla variabile culturale che si impone in un preciso momento storico, in sostanza quando l’umanitarismo prende il sopravvento su istinti di natura conservativa e statalizzante.

Anche gli ambiti culturali che coltivano l’idea del perdono come momento centrale della propria riflessione teorica, cedono talvolta inevitabilmente il passo alla considerazione di una necessità immotivata della pena di morte.

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Il paradosso è dover verificare l’intima contraddizione di talune scelte in un quadro di valori di orientamento complessivo, come nel caso in cui le proposizioni “nessuno tocchi Caino”6 o “perdona settanta volte sette” convivono inspiegabilmente con il canone del catechismo della Chiesa cattolica (2267) che prevede ancora, seppure come ipotesi meramente eccezionale, la pena della morte7.

Probabilmente le ragioni sono altre per capire i motivi della necessità della pena capitale e sono fondamentalmente due a mio parere. E ancora una volta è necessario tornare a CESARE BECCARIA, il...

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