Riflessioni in tema di eccesso colposo

AutoreCoda Silvia
Pagine65-75
65
giur
Rivista penale 1/2012
LEGITTIMITÀ
RIFLESSIONI IN TEMA
DI ECCESSO COLPOSO
di Silvia Coda
SOMMARIO
1. Il caso. 2. L’eccesso colposo: “una f‌igura giuridica senza
veri e propri antecedenti legislativi”. 3. La tripartizione
dell’eccesso: colposo, doloso, incolpevole. 4. La struttura
colposa dell’eccesso dovuto ad errore-inabilità e i problemi
posti dall’eccesso per errore-motivo. 5. Natura giuridica del
reato commesso per eccesso colposo: delitto colposo per na-
tura o per costruzione legislativa?. 6. L’accertamento della
sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa e rapporto
con altri istituti codicistici. 7. Rapporti con la scriminante
putativa. 8. Ambito di applicazione. 9. Conclusioni.
1. Il caso
Il seguente commento trae spunto dal rinnovato, in
realtà mai sopito, interesse - dimostrato dalla recente pro-
nuncia della Corte di legittimità - nei confronti della fatti-
specie dell’eccesso colposo nelle cause di giustif‌icazione.
In parziale accoglimento dell’appello promosso da uno
degli imputati, la Corte di Firenze, ravvisando la sussisten-
za della legittima difesa, mandava assolto l’imputato dal
reato di percosse, mentre affermava la responsabilità per
il delitto di lesioni colpose in danno di altra persona, rite-
nendo che fossero stati colposamente travalicati i limiti
previsti dall’art. 52 c.p..
La Corte di merito aveva accertato che l’imputato -
agente della Polizia Provinciale -, insieme ad un collega, si
era recato in una data località a seguito di una segnalazio-
ne per fatti di bracconaggio. In loco si riscontrava la corri-
spondenza al vero di quanto segnalato con l’individuazione
di due membri di un’associazione venatoria avente sede in
quella località. In conseguenza di questa attività scaturiva
una discussione degenerata in colluttazione, in cui erano
rimasti coinvolti i due cacciatori e l’imputato. La Corte
di legittimità, prendendo le mosse dalla ricostruzione
dei fatti compiuta dalla Corte di merito, affronta il tema
della proporzionalità della reazione dell’imputato rispetto
all’offesa arrecatagli e se il medesimo abbia colposamente
travalicato i limiti delle necessità di difesa.
2. L’eccesso colposo: “una f‌igura giuridica senza veri e
propri antecedenti legislativi” (1)
Prima di entrare nel merito della vicenda rimessa al
vaglio della Corte di legittimità, pare opportuno compiere
alcune considerazioni introduttive volte ad inquadrare
l’istituto disciplinato dall’art. 55 c.p..
L’eccesso colposo, nell’attuale conf‌igurazione, è un
istituto penalistico segnato dall’assenza di veri e propri
antecedenti codicistici.
L’art. 50 del codice Zanardelli (2) considerava l’eccesso
come semplice circostanza attenuante la cui applicabilità
prescindeva, almeno formalmente, dal titolo soggettivo
d’imputazione (3). La valutazione circa la maggiore o mi-
nore gravità del reato era rimessa al libero apprezzamento
del giudice e veniva condotta a seconda che l’eccesso fosse
dovuto a dolo o colpa, o, nel caso in cui concorressero, alla
prevalenza dell’uno o dell’altro elemento con evidenti e di
non poco conto ripercussioni sull’entità della pena (4).
Nei lavori preparatori al codice penale, al contrario,
i compilatori intesero caratterizzare soggettivamente la
f‌igura dell’eccesso nelle cause di giustif‌icazione circo-
scrivendone la portata alle sole ipotesi colpose (così come
risulta in modo inequivocabile dalla rubrica “eccesso col-
poso”). Come si legge nelle relazioni ministeriali, si optò
per una nozione di eccesso, intesa come abuso del diritto,
determinato da errore che “se dipendente da dolo, non è
più errore, perché se uno erra dolosamente non erra; se
uno abusa dolosamente del suo diritto, non è più possibile
parlare di errore: errore doloso è una contraddizione in
termini” (5).
Pertanto, l’eccesso colposo va ricondotto nell’alveo
dell’errore conseguente a condotta colposa e deve essere
sorretto, per la sua integrazione, da un errore di valutazio-
ne dell’agente sulla situazione costituente il presupposto
delle cause di giustif‌icazione (6).
3. La tripartizione dell’eccesso: colposo, doloso, incol-
pevole (7)
Nella sua attuale formulazione l’art. 55 c.p. dispone
“quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli
artt. 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti sta-
biliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità ovvero imposti
dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti
i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come
delitto colposo”.
La fattispecie implica l’effettiva sussistenza dei presup-
posti fattuali e normativi delle scriminanti ed un compor-
tamento dell’agente che, per colpa, ne travalichi i limiti
(8). Tale superamento, consistente nell’eccesso, rileva in
quanto colposo: esulano, pertanto, dalla previsione di cui
all’art. 55 c.p., le ipotesi di eccesso doloso (o volontario)
e quelle di eccesso dovuto a caso fortuito (o incolpevole),
distinzione ripercorsa anche nella motivazione della sen-
tenza in commento (9).
Per quanto attiene l’eccesso doloso, l’interpretazione
unanime è nel senso di ritenere realizzata questa f‌igura
ove il soggetto agente sia consapevole di superare i limiti
stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità ovvero impo-
sti dalla necessità, e ciononostante pone volontariamente
in essere la condotta eccessiva (10). In siffatti casi, l’ec-
cesso si riferisce ai f‌ini dell’agire: la volontà è diretta non
alla realizzazione dell’obiettivo consentito, ma ad un f‌ine

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