Riflessioni in tema di nullita' dell'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio
Autore | Ruggero Scibona |
Pagine | 117-119 |
117
Arch. nuova proc. pen. 2/2014
Dottrina
Riflessioni in tema
di nullita’ dell’elezione
di domicilio pResso
il difensoRe di ufficio
di Ruggero Scibona
IL CASO
A, in concorso con B, veniva accusato dalla Procura
della Repubblica Presso il Tribunale di Monza del reato
di truffa aggravata in danno di C. Infatti, secondo la
prospettazione accusatoria A, approfittando della sua
qualifica di avvocato e del rapporto di fiducia che si era
instaurato a seguito di incarico professionale affidatogli
da C, avrebbe indotto quest’ultimo a corrispondere più
volte somme di denaro a B per prestazioni professionali
di investigatore privato, che B non era abilitato a svolgere
e che, in ogni caso, mai aveva svolto. In seguito a quere-
la presentata da C, la Procura della Repubblica avviava
indagini preliminari nei confronti di A e B, delegando
l’autorità di Polizia Giudiziaria al compimento di alcuni
dei detti atti di indagine. Nel corso della detta attività
di indagini preliminari la Procura della Repubblica asse-
gnava un difensore di ufficio ad A, che eleggeva domicilio
ai fini delle notificazioni presso il difensore di ufficio. In
conseguenza della detta elezione di domicilio, sia l’avviso
di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis
c.p.p. sia la citazione diretta a giudizio ex art. 550 c.p.p.
venivano notificati all’imputato A presso il difensore di
ufficio. Prima dell’apertura del dibattimento il difensore
di ufficio eccepiva la nullità dell’elezione di domicilio e,
conseguentemente, la nullità delle notifiche dell’avviso di
conclusione delle indagini preliminari e della citazione
diretta a giudizio ex art. 550 c.p.p.
Tuttavia, il Giudice respingeva la detta eccezione e di-
sponeva l’apertura del dibattimento.
RIFLESSIONI
Al momento dell’identificazione dell’indagato in sede
di indagini preliminari l’Autorità di Polizia Giudiziaria a
norma dell’art. 349 c.p.p., oltre a registrare le generalità
dell’indagato, invita quest’ultimo ad eleggere domicilio, al
fine di individuare il soggetto, presso il quale dovranno es-
sere effettuate le notificazioni dei successivi atti del pro-
cedimento e del processo penale. Tuttavia, poiché sovente
l’indagato mostra di non conoscere il nome di alcun avvo-
cato, che possa essere incaricato come difensore di fiducia
nonché eletto quale domiciliatario, accade che l’Autorità
Giudiziaria assegni all’indagato un difensore di ufficio e
che immediatamente dopo la nomina del difensore di
ufficio da parte dell’Autorità Giudiziaria l’indagato elegga
domicilio presso il difensore di ufficio medesimo. Orbene,
in tali casi sorge il problema della validità o meno dell’atto
di elezione di domicilio presso un difensore, quale quello
di ufficio, che, tendenzialmente, non ha mai avuto e che
potrebbe non avere mai alcun rapporto con l’indagato o
con l’imputato. Al riguardo, occorre osservare che la pro-
spettiva, secondo la quale si intende esaminare la questio-
ne, influisce significativamente sulla soluzione del detto
problema. Infatti, qualora l’interprete prendesse le mosse
da una visuale di tipo strettamente processualistico, non
sembrerebbe emergere alcuna patologia del detto atto di
elezione di domicilio.
Precisamente, poiché l’atto di elezione di domicilio
presso il difensore di ufficio viene compiuto con le stesse
forme dell’atto di elezione di domicilio presso il difenso-
re di fiducia, anche l’atto di elezione di domicilio presso
il difensore di ufficio potrebbe apparire dotato di tutti i
requisiti minimi di validità ed efficacia. Del resto, poiché,
da un lato, già in sede di indagini preliminari a norma
dell’art. 349, terzo comma, c.p.p. la Polizia Giudiziaria nel
momento in cui procede all’identificazione dell’indagato
invita quest’ultimo a eleggere domicilio per le notificazioni
ex art. 161 c.p.p. e poiché, dall’altro, a tale scopo la norma
non distingue tra difensore di fiducia e difensore di ufficio,
ne segue che anche l’elezione di domicilio effettuata dal-
l’indagato presso il difensore di ufficio sotto il profilo stret-
tamente formale risulterebbe apparentemente analoga a
quella effettuata con riguardo ad un difensore di fiducia
e ne deriverebbe che anche la detta elezione di domicilio
presso il difensore di ufficio risulterebbe pienamente vali-
da ed idonea a produrre effetti, anche al fine della notifi-
cazione degli atti del procedimento e del processo penale,
al pari dell’elezione di domicilio relativa ad un difensore
di fiducia. Peraltro, poiché al difensore di ufficio, ancor-
ché nominato dall’Autorità Giudiziaria, l’ordinamento
conferisce le medesime facoltà processuali che spettano
al difensore di fiducia, ciò comporterebbe che l’elezione
di domicilio da parte dell’indagato o dell’imputato presso
il difensore di ufficio risulterebbe pienamente valida ed
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