Riflessioni essenziali sul novellato art. 56 Della L. N. 392 Del 1978

AutoreAldo Carrato
Pagine115-117

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L'art. 56 della Legge 27 luglio 1978, n. 392 (recante la disciplina delle locazioni di immobili urbani), così come sostituito dall'art. 7 bis del D.L. 13 settembre 2004, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2004, n. 269 (recante «Misure per favorire l'accesso alla locazione da parte dei conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla L. 9 dicembre 1998, n. 431»), in G.U. 12 novembre 2004, n. 266, così dispone: Art. 56. (Modalità per il rilascio). Con il provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, previa motivazione che tenga conto anche delle condizioni del conduttore comparate a quelle del locatore nonché delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso e, nei casi di finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta, fissa la data dell'esecuzione entro il termine massimo di sei mesi ovvero, in casi eccezionali, di dodici mesi dalla data del provvedimento.

Nelle ipotesi di cui all'art. 55, per il caso in cui il conduttore non provveda al pagamento nel termine assegnato, la data dell'esecuzione non può essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il pagamento.

Qualunque forma abbia il provvedimento di rilascio, il locatore e il conduttore possono, in qualsiasi momento e limitatamente alla data fissata per l'esecuzione, proporre al tribunale in composizione collegiale l'opposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Trascorsa inutilmente la data fissata, il locatore promuove l'esecuzione ai sensi degli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile.

Nel momento in cui il giudice adotta provvedimenti di rilascio in ambito locatizio deve provvedere, ai sensi del vigente disposto dell'art. 56 della legge c.d. dell'equo canone (così come ora sostituito ad opera dell'art. 7 bis del D.L. 13 settembre 2004, n. 240, conv., con modif., dalla L. 12 novembre 2004, n. 269), alla fissazione del termine per l'esecuzione del rilascio.

L'omissione dell'individuazione di tale termine costituisce un'irregolarità formale del relativo titolo esecutivo che può essere fatta valere dal conduttore intimato, in sede esecutiva, unicamente con il mezzo dell'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel rispetto del termine perentorio di cinque giorni a decorrere dalla data di notificazione del provvedimento di condanna al rilascio costituente, per l'appunto, titolo esecutivo.

È importante evidenziare che - ad avviso della dottrina e della giurisprudenza ampiamente predominanti - la richiamata disposizione normativa speciale, per il suo contenuto e la sua strutturazione letterale, presenta una sfera di applicazione che eccede i limiti della normativa speciale della legge n. 392 del 1978, dovendosi riconoscere l'obbligo del giudice di ottemperarvi in tutti i casi di pronunzie di condanna al rilascio di immobili (avuto riguardo all'ambito delle locazioni tipiche), sia in esito al procedimento speciale di cui all'art. 30 della stessa legge, sia in tutte le ipotesi di convalida di sfratto per finita locazione o per morosità, sia nel caso in cui si emetta l'ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c., sia, in ultimo, nell'ipotesi di emanazione di sentenze che sanciscono la finita locazione o statuiscono la...

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