Brevi riflessioni sul ruolo della contrattazione collettiva dal D. Lgs. 626/1994 al D. Lgs. 81/2008
Autore | Valentina Pasquarella |
Pagine | 243-247 |
Brevi riflessioni sul ruolo della contrattazione
collettiva dal D. Lgs. 626/1994 al D. Lgs. 81/2008
V P
A distanza di quindici anni dalla prima riforma organica in materia di si-
curezza sul lavoro, tornano più che mai attuali le riessioni elaborate dal Prof.
Veneziani in occasione di una Giornata di studio svoltasi nel 1995 sul ruolo
dell’autonomia collettiva nella disciplina prevenzionistica dopo l’emanazione
del D. Lgs. 626/1994. Infatti, con l’entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008, si ri-
propone l’esigenza di analizzare gli spazi di operatività concessi dal legislatore
all’autonomia collettiva, al ne di vericarne l’ampliamento o il ridimensiona-
mento nell’àmbito del nuovo testo unico.
Rivolgendo per un attimo lo sguardo al passato, nella normativa sulla sicurez-
za sul lavoro, il ruolo riservato alle parti sociali non è stato di primo piano e, di
conseguenza, anche il momento contrattuale è stato poco attuato. Tale tendenza,
in linea con il principio della non negoziabilità dell’obbligo di sicurezza e della
ingestibilità della materia con il metodo contrattuale (M, 1997), ha
svelato una certa difdenza del legislatore nei confronti dell’efcacia dell’auto-
nomia collettiva in materia, forse per la difcoltà di riconoscere in essa una pos-
sibile fonte di individuazione di standard di prevenzione, suppletiva rispetto alla
legge (N, 2010). Nonostante i progressi compiuti, prima, con lo Statuto
dei Lavoratori e, qualche anno più tardi, con la riforma sanitaria (L. 833/1978),
l’autonomia collettiva ha continuato a ricoprire un ruolo marginale, imbrigliata
nelle maglie dell’organizzazione del lavoro predisposta dall’imprenditore (R-
, 1994) e, soprattutto, vittima della crisi economica e della rivoluzione tecno-
logica che hanno afevolito la capacità contrattuale del sindacato (Z, 2000).
Come sottolineato dal Prof. Veneziani, il D. Lgs. n. 626, seppure ispirato a
un’ottica promozionale e di sostegno dell’autonomia collettiva, tuttavia ha cir-
coscritto entro precisi àmbiti e ha ridimensionato il momento contrattuale, quasi
a voler sottrarre la materia alla «sfera delle opzioni libere dell’autonomia dei
gruppi privati collettivi», trattandosi di un «obbligo ex lege teso a soddisfare un
interesse (pubblico) della polis che valica i conni del potere sociale privato».
Neppure i tentativi della dottrina di rivalutare il ruolo dell’autonomia collettiva
e della negoziazione nella tutela delle condizioni di lavoro hanno convinto il
legislatore del 1994, che ha fatto ricorso a scarsi rinvii alla contrattazione, pre-
ferendo strade alternative (in via amministrativa e regolamentare) a fronte del
mancato intervento di quest’ultima (R, 2008).
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