Riflessioni sulla conclusione del contratto telematico

AutoreAnna Carla Nazzaro
CaricaProfessore ordinario di Diritto privato presso il Dipartimento di Diritto dell'economia dell'Università degli Studi di Firenze.
Pagine7-32
Rif‌lessioni sulla conclusione del contratto telematico
ANNA CA RLA NA ZZ ARO
SOMM ARI O:1. Premessa: delimitazione del campo d’indagine – 2. Modalità di con-
trattazione point and click – 3. Incertezze dottrinali sulle norme applicabili. Cenni–
4. Incertezza sul momento di conclusione dell’accordo. Differenze di procedimento –
5. Obblighi informativi del predisponente: procedimentalizzazione del consenso? – 6.
Il contenuto obbligatorio della ricevuta – 7. Ruolo del diritto di recesso e procedimen-
talizzazione del consenso – 8. Tasto negoziale virtuale e consapevolezza dell’aderente
– 9. Conclusioni
1. PRE MES SA:DELI MIT AZI ONE DEL C AMP O DIN DAGI NE
Nonostante i numerosi autori che hanno affrontato la questione relativa
alla conclusione del contratto tramite Internet1, ancora si avvertono incer-
tezze in merito alla def‌inizione stessa della nozione di contratto telematico
e alle sue differenze rispetto al negozio informatico2.
L’Autrice è professore ordinario di Diritto privato presso il Dipartimento di Diritto
dell’economia dell’Università degli Studi di Firenze.
1V., tra i tanti, L. FOLLIE RI,Il contratto concluso in Internet, Napoli, ESI, 2005; F. DEL-
FIN I,Contratto telematico e commercio elettronico, Milano, Giuffrè, 2002; S. GIOVA,La con-
clusione del contratto via Internet, Napoli, ESI, 2000; A.M. GAMB INO,L’accordo telematico,
Milano, Giuffrè, 1997, p. 141 e ss.; E. GI ANNA NTON IO,Manuale di diritto dell’informatica,
Padova, Cedam, 1994; V. FRA NCES CHE LLI,Computer e dir itto, Rimini, Maggioli, 1989.
2La dottrina distingue (surrealisticamente) tra contratti nei quali il computer è mezzo
di trasmissione della volontà e contratti nei quali lo strumento elettronico assume il ruolo
di controparte e, anche se si riconosce che in questo ultimo caso le possibilità di scelta del
computer dipendono da un programma che è necessariamente def‌inito da una attività uma-
na, si tende a considerare questa ultima ipotesi come una forma peculiare di contrattazione.
Parla di contratti conclusi “a mezzo di computer” e contratti conclusi “da computers” L.
ALBE RTIN I,Osservazioni sulla conclusione del contratto tramite computers e sull’accettazione
di un’offerta in Internet, in “Giustizia civile”, 1997, p. 21 e ss. Cfr., altresì, E. GI ANN AN-
TONI O,Manuale di diritto dell’informatica, cit., p. 223 e ss.; F. PARISI,Il contratto concluso
mediante computer, Padova, Cedam, 1987, p. 3 e ss.; B. DEL VE CCHI O,Rif‌lessioni sul valore
giuridico della sottoscrizione elettronica, in “Rivista del notariato”, 1991, n. 5, pp. 977-994;
V. FRANCE SCH ELL I,Computer e diritto, cit., p. 169 e ss.; R.G. PI SCI TEL LI,Negoziazione
in rete e contratti tra computer, in “Diritto dell’informazione e dell’informatica”, 2002, n. 6,
pp. 1141-1178. Ma v. le rif‌lessioni chiarif‌icatorie di M. PENNA SIL ICO,La conclusione dei
contratti on-line tra continuità e innovazione, in “Diritto dell’informazione e dell’informati-
ca”, 2004, n. 6, pp. 805-834, che mette l’accento sul ruolo di interfaccia diretta attribuito allo
strumento elettronico.
8Informatica e diritto /Studi e ricerche
I dubbi formulati dalla dottrina dipendono sia dalla diff‌icoltà di ordinare
sistematicamente le molteplici forme di contrattazione telematica che emer-
gono dalla prassi, sia da problemi di selezione della disciplina applicabile.
Quanto al primo punto, si rende necessaria una precisazione prelimina-
re relativa alla delimitazione del campo d’indagine e, in particolare, sembra
utile aderire alla distinzione operata da parte della dottrina tra contratti in-
formatici e contratti telematici3. Nei primi la peculiarità della contrattazio-
ne risiede esclusivamente nel mezzo utilizzato per la trasmissione di volontà
formatesi nel modo classico. Nei secondi l’utilizzo del computer conforma
il procedimento di conclusione del contratto inserendosi, a pieno titolo nel
procedimento stesso e inf‌luenzando il processo di formazione dell’accordo4.
Tra le modalità di contrattazione comunemente def‌inite informatiche è
possibile annoverare, a titolo esemplif‌icativo, quelle che utilizzano lo scam-
bio di e-mail quale mezzo di trasmissione di proposte contrattuali5. Tali
contrattazioni non sollevano problemi relativi al procedimento formativo
poiché la peculiarità risiede esclusivamente nel mezzo (telematico) utilizza-
to6al f‌ine della trasmissione della volontà e la modalità di conclusione non
si discosta dal metodo immaginato dal legislatore del codice civile se non per
la celerità della trasmissione con conseguenti modif‌iche relative ai tempi a
disposizione delle parti per l’esercizio del potere di revoca7.
3M. GUER NEL LI,Il commercio elettronico e la f‌irma digitale, in “Giurisprudenza
commerciale”, 2003, n. 1, pp. 70-87.
4Diversa è la def‌inizione di P. SANDULL I,Analisi delle norme a tutela dell’impresa e del
consumatore in materia di commercio elettronico, in “Giustizia civile”, 2000, n. 5, pp. 243-
253, il quale distingue tra commercio elettronico in senso stretto e in senso lato a seconda
che il pagamento avvenga o meno tramitelo s trumento informatico. O, ancora, la differenza
tra commercio elettronico diretto e indiretto è fattadipendere dalla modalità di consegna del
bene se elettronica o no: G. PIZ ZOL ANT E,Contrattazione a distanza e tutela del consumatore
in diritto comunitario, in “Il diritto del commercio internazionale”, 2000, n. 2, pp. 389-421.
Sul contratto telematico e le sue distinzioni v., G. PERLI NGIE RI,Il contratto telematico, in
Valentino D. (a curadi), “Manuale di dir ittodell’informatica”, Napoli, ESI, 2010, p. 274e ss.
5Signif‌icativa, in quest’ottica, è la formulazione dell’art. 10 della dir. 2000/31/CE
che esclude dal proprio ambito di applicazione i contratti conclusi esclusivamente mediante
scambio di e-mail o comunicazioni equivalenti.
6V. RICCIU TO,La formazione del contratto telematico e la tutela del consumatore, in Ric-
ciuto V. (a cura di), “Il contrattotelematico e i pagamenti elettronici. L’esperienza italiana e
spagnola a confronto”, Milano, Giuffrè, 2004, p. 6, il quale evidenzia come sia la stessa dir.
2000/31/CE ad escludere dal proprio ambito di applicazione dette forme di contrattazione.
7I primi autori che si sono occupati della contrattazione tramite e-mail hanno da subi-
to messo in risalto la peculiarità del sistema di trasmissione della volontà e l’impossibilità

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