Brevi riflessioni sui commi 3 ter e 3 quater dell'art. 32 della L. 27/2012, concernenti i criteri di valutazione del danno biologico

AutoreGiacomo Gussoni
CaricaAvvocato, foro di Busto Arsizio
Pagine1002-1005
1002
dott
11/2013 Arch. giur. circ. e sin. strad.
DOTTRINA
BREVI RIFLESSIONI
SUI COMMI 3 TER E 3 QUATER
DELL’ART. 32 DELLA L. 27/2012,
CONCERNENTI I CRITERI
DI VALUTAZIONE DEL DANNO
BIOLOGICO (*)
di Giacomo Gussoni (**)
(1) Relazione tenutasi il 30 settembre 2013 nell’ambito del Piano
dell’offerta formativa predisposto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Busto Arsizio, presso l’Aula Magna del Liceo Artistico Candiani.
Il comma 3 ter dell’art. 32 della L. n. 27/2012 – come
è ben noto – ha modif‌icato l’art. 139 c.d.a. inserendovi la
precisazione che “In ogni caso, le lesioni di lieve entità,
che non siano suscettibili di accertamento clinico stru-
mentale obiettivo, non potranno dare luogo a risarcimento
per danno biologico permanente”.
Il comma 3 quater non è stato inserito nell’art. 139
c.d.a. e così recita: “Il danno alla persona per lesioni di
lieve entità, di cui all’art. 139 del decreto legislativo 7 set-
tembre 2005 n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro
medico – legale da cui risulti visivamente o strumental-
mente accertata l’esistenza della lesione”.
Perchè il comma 3 quater non è stato inserito anch’es-
so come una modif‌ica dell’art. 139 c.d.a.? Non vi è contra-
sto tra il contenuto del comma 3 ter e quello del comma
3 quater? Perchè il comma 3 ter si riferisce solo al danno
biologico permanente? Perchè il comma 3 quater non di-
stingue tra danno biologico permanente e danno biologico
temporaneo? Perchè il comma 3 ter prende in esame le
lesioni mentre il comma 3 quater prende in esame il danno
alla persona?
Appaiono evidenti un difetto di tecnica legislativa e
una disinvoltura nella terminologia che rendono diff‌icile
l’interpretazione coordinata dei detti commi 3 ter e 3
quater.
Si tratta di due disposizioni la cui portata e i cui limiti
possono peraltro e ssere ben compresi ten endo presenti
l’art. 5 de lla legge 57/2001, l’art. 23 della legg e 273/2002,
il D.M. 3 luglio 2003 (pubblicato sulla Gazzetta Uff‌icia-
le dell’11 settembre 2003 n. 211), il testo dell’art. 139
c.d.a.
La legge 57/2001, con il comma 2 dell’art. 5, ha indicato
i criteri e le misure per la liquidazione dei postumi di dan-
no biologico da lesioni pari o inferiori al 9%; con il comma
3 dell’art. 5 ha def‌inito il concetto di danno biologico come
“lesione all’integrità psicof‌isica della persona suscettibile
di accertamento medico-legale”; con il comma 5 dell’art.
5 ha previsto la predisposizione di una tabella delle me-
nomazioni dall’1% al 9% da approvare con decreto mini-
steriale; con il comma 4 dell’art. 5 ha previsto il potere del
Giudice di aumentare la liquidazione del danno biologico
tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato.
L’art. 23, comma 3, della legge 273/2002 ha sostituito
il comma 4 dell’art. 5 della legge 57/2001, precisando
che l’ammontare del danno biologico, risultante dall’ap-
plicazione della tabella ministeriale prevista dalla legge
57/2001, “può essere aumentato dal giudice in misura non
superiore a un quinto con equo e motivato apprezzamento
delle condizioni soggettive del danneggiato”. Il decreto
ministeriale 3 luglio 2003, attuativo della legge 57/2001,
ha approvato la tabella delle menomazioni all’integrità
psicof‌isica compresa tra 1 e 9 punti di invalidità e ha f‌is-
sato “criteri applicativi”. Nell’Allegato I di tale decreto
ministeriale è contenuta la seguente precisazione circa il
concetto del danno alla persona come danno biologico: “va
ricordato che il danno alla persona in ambito responsa-
bilità civile, per come esso è stato delineato negli ultimo
venti anni dalla giurisprudenza e dalla dottrina e, da ulti-
mo, da due provvedimenti legislativi (decreto legislativo
23 febbraio 2000, n. 38, che regola l’attività indennitaria
dell’INAIL e, appunto, la legge 5 marzo 2001, n. 57) si
fonda sul concetto di danno biologico, che consiste nella
menomazione temporanea e/o permanente all’integrità
psicof‌isica della persona, la quale esplica una incidenza
negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico
relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente
da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre
reddito”.
Non basta.
Nell’Allegato I predetto è stato precisato anche quanto
segue: “Ove la menomazione accertata incida in maniera
apprezzabile suparticolari aspetti dinamico-relazionali
personali, lo specialista medico legale dovrà fornire mo-
tivate indicazioni aggiuntive che def‌iniscano l’eventuale
maggiore danno tenuto conto delle condizioni soggettive
del danneggiato, richiamate dal comma 4 dell’art. 5 della
legge n. 57 del 2001 come modif‌icato dalla legge n. 273 del
2002”.
La def‌inizione di danno biologico contenuta al comma
2 dell’art. 139 c.d.a. ha riprodotto quasi pedissequamente
la def‌inizione di danno biologico contenuta nel decreto
ministeriale: “.... per danno biologico si intende la lesione
temporanea o permanente alla integrità psico-f‌isica della
persona suscettibile di accertamento medico-legale che
esplica una incidenza negativa sulle attività quotidiane
e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneg-
giato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla
sua capacità di produrre reddito”.
Non è secondario rilevare che tale def‌inizione è stata
ritenuta corretta da Cass. Civ. 18 novembre 2005 n. 24451
(in Danno e Responsabilità 2006, 3, 332).
Il comma 3 ter (inserito nell’art. 139 c.d.a.) e il comma
3 quater della legge 27/2012, inquadrati ex art. 12 delle
preleggi nel sopra sintetizzato contesto normativo, trova-

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