Una riflessione sulla nuova disciplina penale tributaria

AutorePierluigi Diso
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Il nuovo TUIR (D.L.vo 12 dicembre 2003, n. 344) prevede una revisione della materia punitiva incentrando la sanzione fiscale amministrativa sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione ed applicando la sanzione fiscale penale solo ai casi di frode e di effettivo e rilevante danno per l'Erario.

Va subito rilevato che una condotta assunta a livello di norma incriminatrice tributaria è astrattamente lesiva di un interesse erariale, in caso contrario il legislatore non la qualificherebbe come illecito degno di essere sanzionato penalmente.

Rilevante quindi è non la condotta offensiva degli interessi dell'Erario ma l'oggetto tutelato penalmente e le relative azioni che vi possano arrecare pregiudizio.

A distanza di anni dalla legge «Manette agli evasori», si è avvertita l'esigenza di apportare modifiche alla normativa penale tributaria, anche se, ad una sommaria lettura la legge del 2003, sembra siano state solo introdotte modifiche ed aggiustamenti al vecchio D.L.vo n. 74/2000, tanto che alcuni colleghi l'hanno definita più un'opera di ritocco che una radicale riforma. D'altronde, la correlazione della sanzione criminale all'evasione d'imposta era già stata fatta con il D.L.vo 74/2000.

L'attuale riforma tende, invece, a migliorare tale assetto ed a garantire un adeguato livello di prevenzione rispetto a condotte indubbiamente fraudolente e lesive degli interessi erariali anche se, a volte, non tali da cagionare addirittura l'inadempimento dell'obbligazione tributaria.

Specialmente l'art. 2, lett. m), della L. n. 80/2003 prevede interventi in materia penale tributaria sia sulla natura offensiva degli interessi erariali che sul carattere fraudolento che caratterizzerebbero le condotte penalmente sanzionabili, recuperando così la fondamentale categoria dell'offensività rispetto agli interessi erariali.

La L. n. 80/2003, in definitiva, pur non consentendo ancora di comprendere appieno quali saranno le modifiche che verranno apportate al D.L.vo n. 74/2000 stabilisce che la sanzione penale fiscale sarà applicata solo nei casi di frode e di effettivo e...

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