Spunti di riflessione sul trattamento sanzionatorio del reato di diffamazione a mezzo stampa

AutoreCarmelo Asaro
Pagine247-252
247
Rivista penale 3/2013
Dottrina
SPUNTI DI RIFLESSIONE
SUL TRATTAMENTO
SANZIONATORIO DEL REATO
DI DIFFAMAZIONE
A MEZZO STAMPA
di Carmelo Asaro
SOMMARIO
1. In generale. 2. Trattamento sanzionatorio della iniuria
nel diritto romano. 3. La diffamazione in epoca moderna. 4.
Il reato di diffamazione a mezzo stampa nella formulazione
attuale. 5. Tutela costituzionale della dignità e dell’onore.
6. Sulla sindacabilità costituzionale delle pene. 7. Prof‌ili di
incostituzionalità dell’art. 57 del codice penale. 8. Proposte.
1. In generale
Prima ancora che un delitto, la diffamazione è un fatto
grave e intollerabile, che vulnera gravemente la dignità
della persona. La sua etimologia ha a che fare con il verbo
latino fari, il dire solenne che traduce la vitalità indistinta
dell’essere in un’entità comunicabile, e perciò def‌inita e
riconoscibile.
Diffamare equivale ad elidere la riconoscibilità sociale
di una persona, espungere dal contesto sociale i tratti per
cui riceve considerazione (parola) dal gruppo a cui appar-
tiene. Uomo senza parola signif‌ica uomo che non mantie-
ne i propri impegni, ma anche uomo che non ha mezzi per
farsi valere, per farsi riconoscere socialmente. Per questo
togliere a un uomo la parola, intesa come marca della sua
rappresentazione e stima sociale, cioè diffamarlo, è punito
severamente dalla legge penale.
2. Trattamento sanzionatorio della iniuria nel diritto
romano
I Romani elaborarono il concetto di iniuria come cate-
goria generale, comprensiva sia delle offese all’integrità
f‌isica, sia di quelle alla sfera morale della persona.
Per le offese corporali le XII Tavole prevedevano
sanzioni commisurate ai vari tipi di iniuria. Nel caso di
membrum ruptum (lesione f‌isica senza fratture di ossa)
si applicava la legge del taglione; per l’os fractum (lesione
con frattura di ossa) era prevista la pena pecuniaria di
25 assi (“Si iniuriam alteri faxsit viginti quinque poenae
sunto”). Si trattava di una pena f‌issa e pubblica, cioè ap-
plicata ed eseguita dallo Stato. Col consenso delle parti il
taglione poteva essere sostituito da una pactio di natura
pecuniaria.
Da quest’ultima previsione prende avvio la tutela preto-
rile delle vittime di iniuria, termine che progressivamente
f‌inisce per estendersi all’area delle offese morali, non
espressamente prese in considerazione dalle XII Tavole.
Si sviluppa così un jus onorarium fondato sulla previsione
di fattispecie per cui il pretore nel suo editto stabilisce di
concedere azione (actio iniuriarum). La sanzione perciò
assume un carattere privato e risarcitorio. Si ricordano in
particolare:
- l’Edictum de adtemptata pudicitia, a tutela della
pudicizia delle donne e, più in generale, del decoro delle
persone, avuto riguardo alla loro condizione sociale (1);
- l’Edictum ne quid infamandi causa f‌iat, emesso allo
scopo di reprimere qualunque attività posta in essere da
un singolo o un gruppo allo scopo di infamare una persona
(2);
- l’Edictum de convicio, che puniva gli insulti e il
vociferare di più persone riunite in gruppo o assemblea
davanti al domicilio della persona insultata o in un luogo
da questa frequentato (3).
Il pretore romano adegua la pena al caso concreto: per
ciascun caso di iniuria è prevista la condanna del reo in
“quantum bonum et aequum videbitur”, cioè in relazione
all’entità dell’offesa e alle conseguenze patrimoniali ca-
gionate dalla stessa. Si afferma per tale via il principio
di adeguatezza, quale parametro per il riequilibrio delle
posizioni attraverso la reintegrazione della sfera giuridica
diminuita dalla condotta sanzionata dall’editto. Tale prin-
cipio è specif‌icamente affermato per le offese di tipo mo-
rale. Nell’editto “Ne quid infamandi causa f‌iat” il pretore
specif‌ica: “Si quis adversus ea fecerit, prouti quaeque res
erit animadvertam” (nei confronti di chi dovesse compiere
azioni di tal fatta provvederò in base alla situazione con-
creta).
La scelta di escludere pene f‌isse e pubbliche per le
offese di natura morale è indirettamente ribadita dalla
Lex Cornelia de iniuriis dell’81 a.c., emanata da Silla, che
prevede una pena pubblica per le condotte di pulsare, ver-
berare, domun vi introire. Per contro la repressione delle
aggressioni morali alla sfera della persona è demandata
all’azione risarcitoria e regolata sul principio di adegua-
tezza.

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