Le ragioni di una riflessione sul sistema delle garanzie mobiliari alla luce delle esigenze mostrate dal mercato

AutoreLaura Costantino
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@1. Delimitazione del campo d'indagine

Il tema delle garanzie mobiliari è stato da sempre oggetto di attenzione in diversi ordinamenti giuridici e ampliamente studiato da molta ed autorevole dottrina, sia nei sistemi di civil law che in quelli di common law.

Le ragioni per le quali oggi lo studio delle garanzie mobiliari merita ancora un posto di rilievo nel panorama in divenire dei più evoluti ordinamenti giuridici risiedono nella necessità di adeguare i modelli normativi alle esigenze del mercato, che già da tempo richiedono al diritto adeguate soluzioni.

Come evidenziato oltre un ventennio fa da autorevole dottrina1 "... ricomporre la divaricazione tuttora esistente tra l'utilizzazione di operazioni economiche unitarie ed omogenee, da un lato, e l'estrema differenziazione di disciplina giuridica nella stessa area comunitaria, dall'altro, costituisce oggi un impegno centrale dell'analisi giuridica".

Come si vedrà in seguito, l'evoluzione degli istituti giuridici in materia di garanzie reali è stata condizionata da una omogeneità delle cause economiche che hanno evidenziato le esigenze comuni del mercato del credito; tuttavia, tali istituti sono stati oggetto di risposte diversificate da parte dei vari ordinamenti giuridici, spesso

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non riconducibili all'appartenenza di un ordinamento ad un determinato sistema giuridico2.

Le ragioni economiche che spiegano l'esistenza dei diritti di garanzia risiedono nella capacità dei security rights di aumentare la possibilità che un creditore riceva il pagamento dovuto dal debitore, in particolare in caso di insolvenza. Normalmente il creditore, in presenza di una garanzia accordatagli, sarà disposto a diminuire la rata di interesse o ad estendere il credito; è, pertanto, evidente che di un sistema di garanzia funzionante benefici non solo il creditore ma anche il debitore3.

A livello macroeconomico, un buon sistema di garanzia si traduce in un abbassamento del costo del credito garantito e quindi in un conseguente aumento di capitale utilizzabile in attività produttive4.

Ancora, una funzione importante svolta dai security rights è quella di riequilibrare il sistema di asimmetria informativa che caratterizza il rapporto obbligatorio. Solo il debitore, infatti, avrà una conoscenza globale della propria capacità di ripagare il debito. Senza un sistema di garanzie al finanziamento il creditore non avrà strumenti certi per valutare la solvibilità del debitore, neanche alzando il tasso di interesse, in quanto l'inclinazione ad assumere rischi elevati potrebbe mascherare, in realtà, una incapacità di ripagare il debito5.

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Ecco, quindi, che si individua la caratteristica principale dei security rights, e cioè quella di fornire il creditore di una priority nei confronti degli altri creditori6.

Per altro verso, e si tratta del profilo che più immediatamente risponde alla presente ricerca, anche dove è andata progressivamente strutturandosi una esperienza giuridica disancorata dalle tradizionali garanzie mobiliari con spossessamento, la disciplina ha pur sempre rispecchiato le specificità dei settori economici coinvolti. In particolare, in armonia con un indirizzo già rinvenibile nella stessa area delle garanzie legali senza spossessamento rappresentata storicamente anche nella nostra esperienza giuridica dalla vicenda dei privilegi, la nuova frontiera delle garanzie mobiliari riflette nelle discipline più avanzate una modulazione del quadro disciplinare che registra appunto le peculiarità di alcuni settori economici, in particolare del settore agricolo.

In questa prospettiva, la presente riflessione si concentrerà sul sistema delle garanzie connesse ai finanziamenti di questo settore dell'economia, in quanto dotato di elementi altamente caratterizzanti. I problemi finanziari propri dell'agricoltura, infatti, sono legati alle specificità dell'attività economica e consistono nella molteplicità dei rischi connessi a tale attività; nella lunga durata dei cicli produttivi7; nell'alto costo del fattore terra; nella debolezza contrattuale dei produttori agricoli rispetto sia ai fornitori che agli acquirenti dei prodotti, per non parlare, infine, del complesso delle relazioni contrattuali attraverso le quali si realizzano forme di integrazione lungo la filiera agro-alimentare tra le strutture strettamente agricole e le imprese industriali e commerciali dirette alla trasformazione e commercializzazione finale dei prodotti agricoli ovvero a base agricola8.

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Infatti, nella moderna realtà economica il ricorso al credito risulta da un lato fisiologico e, dunque, necessario anche per le imprese agricole, con il conseguente indebitamento delle stesse, dall'altro tanto più delicato nella sua concreta gestione soprattutto perché il settore primario dell'economia, per ragioni strutturali, non conosce uno sviluppo proporzionale e comunque adeguato dei profitti9.

Pertanto, è del tutto evidente che le regole giuridiche destinate alle garanzie legate ai finanziamenti all'agricoltura hanno dovuto sempre tener conto delle caratteristiche proprie del settore economico in questione, pena la loro assoluta ineffettività. D'altro canto, uno dei rischi nei quali facilmente potrà incorrere il legislatore poco accorto sarà quello di dare agli interventi in materia un carattere eccezionale o episodico, rinunciando, come ha fatto il legislatore italiano, almeno sino a questo momento, ad una sistemazione organica della disciplina delle garanzie sui prodotti agricoli.

Come si vedrà meglio nel prosieguo, la stessa legislazione uniforme statunitense in materia di garanzie mobiliari, rappresentata dall'articolo 9 dell'Uniform Commercial Code, non si è sottratta alle critiche di quanti hanno sottolineato che l'approccio originario della normativa risultava poco aderente ai reali fabbisogni ed al crescente sviluppo del mercato agricolo. Ma, nello stesso tempo, non deve meravigliare se con l'ultima riforma dell'articolo 9 dell'Uniform Commercial Code sia stata riconosciuta all'imprenditore agricolo pari autonomia rispetto al modello protezionistico prescelto dai redattori nell'originaria versione del testo.

In relazione all'indagine sulle garanzie mobiliari che assistono i finanziamenti all'agricoltura, è quanto mai evidente la distanza del modello italiano da quello prescelto dal legislatore d'oltreoceano con l'Uniform Commercial Code. Ma, al tempo stesso, la riscoperta vocazione legislativa del nostro paese in ordine alla moderniz-zazione della disciplina destinata a favorire il processo economico unitamente alla constatazione, su cui si tornerà in prosieguo di indagine, circa l'avvio di una stagione di interventi normativi in alcuni paesi europei a proposito del sistema delle garanzie mobiliari, lascia ben sperare quanto ad una possibile oltre che auspicabile rilettura ab imis dell'intera problematica.

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Di qui, anche, la necessità strumentale di una indagine comparatistica sulle valenze funzionali delle garanzie e, in particolare, di analisi del modello rappresentato dall'articolo 9 dell'Uniform Commercial Code. Infatti, al di là delle soluzioni contenutistiche accolte e sottoposte a costanti aggiornamenti, l'art. 9 dell'Uniform Commercial Code rappresenta anche il punto di equilibrio tra le istanze e le soluzioni già emerse nella prassi contrattuale e la definizione di regole perfezionate dalla riflessione giuridica. Esperienza, quella dell'Uniform Commercial Code, in cui il ruolo dei redattori si è tradotto nel fornire una auspicata uniformità alle soluzioni già individuate dall'autonomia privata. Invero, nella redazione del testo il legislatore si è sempre preoccupato di verificare di volta in volta lo scopo pratico perseguito dalle parti, rispondendo, pertanto, ad una logica prevalentemente di carattere funzionale10.

Più precisamente, l'esperienza dell'Uniform Commercial Code assume una duplice valenza in termini di modello sul piano sostanziale e procedimentale: da un lato, per attingere elementi utili al fine di un approccio moderno alla disciplina in materia di garanzie mobiliari secondo le esigenze proprie di un sistema agro-alimentare avanzato, dall'altro per avviare anche un sistema dinamico di elaborazione di discipline uniformi che, se nello specifico settore delle garanzie registra ancora una ritrosia del legislatore italiano, in altri campi - si pensi alle aree soggette attualmente al potere regolamentare delle Authority - anche nel nostro ordinamento risulta ormai in via di progressivo consolidamento.

A ben vedere, nel settore delle garanzie mobiliari la nostra esperienza ha conosciuto soltanto l'elaborazione, peraltro quasi sempre episodica, di interventi legislativi decisamente distante, negli approcci e negli esiti operativi, dagli obiettivi di riforma ed uniformità delle regole in materia che il settore esige da tempo11.

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@2. Brevi cenni sui diversi sistemi di garanzie reali nel panorama giuridico europeo

Nell'ottica dianzi delineata, lo studio delle garanzie non potrà non tener conto, in primo luogo, della varietà di significati che questo termine assume, posto che in ogni ordinamento giuridico è possibile individuare non solo le norme destinate a disciplinare l'istituto in sé, ma anche tutte quelle fattispecie comunque finalizzate ad uno scopo di garanzia. Si pensi all'utilizzo da parte dell'autonomia privata di istituti giuridici a scopo di garanzia ed a tutte quelle figure che finiscono per svolgere una funzione di garanzia, come ad esempio il factoring12.

Limitando l'attenzione alle norme specificamente destinate a regolare l'istituto delle garanzie reali, è possibile individuare interessanti analogie tra sistemi giuridici differenti. Sia nei sistemi di civil law che in quelli di common law, l'ambito di operatività dell'istituto delle garanzie è stato individuato nella distinzione tra beni

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mobili e beni immobili. Al pegno...

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