CIRCOLARE 11 febbraio 2005, n. 5 - Legge finanziaria 2005 - Riflessi sulla gestione del bilancio dello Stato di talune disposizioni volte ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri A tutti i Ministeri A tutte le Amministrazioni autonome A tutti gli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri e le amministrazioni autonome Alle Ragionerie provinciali dello Stato e, per conoscenza

Alla Corte dei conti All'Istituto nazionale di statistica

2005, n. 311 del 2004 reca, tra l'altro, nell'articolo unico, una serie di disposizioni volte a regolare l'azione della pubblica Amministrazione per il contenimento della spesa pubblica, con l'obiettivo prioritario dell'aggiustamento strutturale dei conti pubblici in linea con le regole prefissate in sede di Unione europea.

In particolare, per quanto riguarda il bilancio dello Stato,

giova richiamare l'attenzione sulle disposizioni relative all'applicazione generalizzata del criterio del limite massimo del 2% di incremento delle spese (commi 5, 15, 16 e 17); alle limitazioni poste in ordine alle variazioni di bilancio per riassegnazioni di entrate e per l'utilizzo dei Fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per spese impreviste (comma 9); alle prescrizioni per il contenimento della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza (comma 11), a quelle sull'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture (comma 12), nonche' a quelle per il contenimento delle spese di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero utilizzato con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (comma 116). Una speciale attenzione deve essere, poi, prestata alle disposizioni del tutto innovative in tema di pagamenti per debiti di forniture, attraverso la cessione ´pro-solutoª alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. da parte di fornitori di beni e servizi delle amministrazioni dello Stato (commi da 362 a 366).

Premesso quanto sopra, appare opportuno rappresentare alcune considerazioni e fornire talune indicazioni al fine di consentire una piu' agevole attuazione delle normative in questione da parte delle amministrazioni centrali, che sono chiamate ad una puntuale e consapevole attuazione della legge finanziaria 2005 in relazione alla ineludibile necessita' di conseguire gli indicati obiettivi.

  1. - Regola dell'incremento massimo del 2 per cento della

    spesa (comma 5). Occorre innanzitutto rilevare che il comma 5 fa riferimento alla spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, le quali possono essere agevolmente individuate anche accedendo al sito www.rgs.mef.gov.it Con riferimento al bilancio dello Stato, poi, il successivo comma 8 dispone l'applicazione del ´tettoª all'incremento delle spese (salvo alcune eccezioni) aventi effetto diretto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, con riferimento alle previsioni iniziali di bilancio in termini di competenza e di cassa.

    Le spese assoggettate a tale regola risultano essere quelle allocate nell'ambito delle categorie economiche ´Consumi intermediª (Cat. 2), ´Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali privateª (Cat. 5), ´Trasferimenti correnti ad impreseª (Cat.

    6), ´Trasferimenti correnti all'esteroª (Cat. 7), ´Investimenti

    fissi lordi e acquisto di terreniª (Cat. 21), ´Contributi agli investimenti ad impreseª (Cat. 23), ´Contributi agli investimenti a famiglie

    e istituzioni sociali privateª (Cat. 24) e ´Trasferimenti in conto capitale all'esteroª (Cat. 25). Il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005, approvato con legge n. 312/2004, risulta pertanto gia' definito con i pertinenti stanziamenti di competenza e di cassa tarati nel rispetto della ripetuta regola.

    Per il rispetto della regola in questione, nel corso della gestione, per le predette categorie di spesa, le amministrazioni potranno porre in essere variazioni compensative tra unita' previsionali di base rientranti nello stesso titolo (correnti o in conto capitale), ai sensi dell'art. 18, comma 20, della legge di bilancio 2005, a...

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