DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 settembre 2012, n. 29 - Regolamento relativo alla legge provinciale sui rifiuti concernente l'attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti (materiali metallici) in forma ambulante.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 38/I-II del 18 settembre 2012) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 3 settembre 2012 n. 1314.

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Soggetti abilitati allo svolgimento della attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti (materiale metallici) in forma ambulante 1. Il presente regolamento disciplina la raccolta e il trasporto dei rifiuti (materiali metallici) effettuate in forma ambulante, in attuazione dell'art. 21 comma 2 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4.

  1. Sono abilitati allo svolgimento della attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti effettuati in forma ambulante limitatamente ai rifiuti (materiali metallici) che formano oggetto del loro commercio i soggetti residenti nella Provincia di Bolzano, che dispongono di un automezzo al di sotto le 3,5 ton, che hanno come oggetto del commercio esclusivamente materiali metallicii prodotti da terzi la cui quantita' massima annua non supera le 100 tom.

  2. Per l'esercizio del commercio ambulante i soggetti di cui al comma 2 devono inviare prima dell'inizio della attivita' all'ufficio gestione rifiuti una copia della comunicazione allegata. Ogni eventuale variazione deve essere comunicata all'ufficio gestione...

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