DECRETO 17 dicembre 2013 - Approvazione delle variazioni del programma di interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 9 della legge n. 413 del 30 novembre 1998, rifinanziate dall'articolo 36, comma 2, della legge n. 166 del 1° agosto 2002, per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti e approvazione della ripartizione delle risorse. (14A00880)

IL DIRETTORE GENERALE per i porti Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, recante «Riordino della legislazione in materia portuale»;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, che all'art. 128 reca disposizioni in materia di programmazione delle opere pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, concernente il «Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» e successive modificazioni;

Vista la legge 30 novembre 1998, n. 413, concernente il «Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore che all'art. 9, comma 1, prevede l'adozione ed il finanziamento di un programma per opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti», e successivi rifinanziamenti disposti con legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 54, comma 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)», e con la legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 144, comma 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1, comma 4, lettera d);

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166 che, all'art. 36, comma 2, dispone che «per il proseguimento del programma di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali di cui all'art. 9 della legge n. 413 del 1998, nonche' per gli interventi nel porto di Manfredonia di cui all'art. 1, comma 4, lettera d), della legge n. 426 del 1998, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di 34.000.000,00 di euro per l'anno 2003 e di 64.000.000,00 di euro per l'anno 2004»;

Visti i commi 2-novies, 2-decies e 2-undecies dell'art. 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

Considerato che, con decreto ministeriale del 3 giugno 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2004, reg. 5, foglio 28, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2004, n. 193, e' stato approvato dal Ministro pro tempore il programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione di porti, individuate quali opere prioritarie nell'ambito delle programmazioni triennali adottate dalle Autorita' Portuali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, ed approvato il piano di riparto delle risorse finanziarie disposto dall'art. 36, della citata legge n. 166 del 2002, nell'importo complessivo di €

1.398.100.005,00;

Considerato che, a valere sui medesimi fondi disposti dall'art. 36 della legge n. 166 del 2002, sono stati altresi' disposti, col decreto ministeriale del 3 giugno 2004, ulteriori finanziamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali nei porti di Chioggia e Monfalcone, a cura delle rispettive Aziende Speciali del porto, dell'importo di rispettivi €

11.400.000,00, e sono stati altresi' disposti fondi dell'importo di €

4.999.995,00 per le finalita' indicate dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1, per il Porto di Manfredonia;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto ministeriale 3 giugno 2004, su motivata richiesta da parte delle Autorita' Portuali, si puo' procedere all'integrazione del programma degli interventi ammessi al finanziamento con il decreto medesimo, individuando nuove opere nell'ambito della programmazione triennale adottata dalle medesime Autorita' ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 degli Accordi Procedimentali stipulati con le Autorita' Portuali, in attuazione dell'art. 4 del citato decreto ministeriale 3 giugno 2004, su motivata richiesta delle Autorita' Portuali, e' possibile procedere all'integrazione del programma degli interventi ammessi al finanziamento con il decreto medesimo, attraverso l'utilizzo di eventuali economie relative ai ribassi d'asta conseguiti a seguito di esperimento delle gare d'appalto relative ad interventi inseriti nella programmazione triennale adottata dalle Autorita' Portuali, previa approvazione del programma integrativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» con cui viene individuata l'articolazione dell'Amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti in diciotto Direzioni Generali, incardinate in due Dipartimenti;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2009, n. 307, recante il «Regolamento di organizzazione di secondo livello del Ministero delle infrastrutture e dei...

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