LEGGE 30 novembre 1998, n. 413 - Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

  1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale, con l'attuazione delle misure previste dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1990, e' autorizzata l'assunzione nel triennio 1998-2000 di: a) limiti di impegno di durata quindicennale per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 60.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000; b) limiti di impegno di durata non superiore a dodici anni per gli interventi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 30.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000; c) un ulteriore limite di impegno di durata quindicennale per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 261, in ragione di lire 20.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998.

  2. All'articolo 5, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del Fondo e' affidata ad una banca iscritta all'albo di cui all'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, prescelta dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.

    157, ed in base a criteri che tengano conto delle condizioni offerte e dell'adeguatezza della struttura tecnicoorganizzativa ai fini della prestazione del servizio".

  3. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresi' ammessi all'intervento della garanzia del Fondo i finanziamenti a tasso di mercato, ancorche' inferiore a quello di cui alla risoluzione del Consiglio della Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) del 3 agosto 1981, e successive modificazioni, nei casi in cui il credito non sia assistito da agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi".

  4. La durata massima delle operazioni di finanziamento di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, deve intendersi pari alla durata del limite di impegno in relazione al quale le medesime operazioni sono autorizzate.

    Art. 2.

  5. In attuazione del regolamento (CE) n. 2600/97 del Consiglio del 19 dicembre 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 3094/95 del Consiglio del 22 dicembre 1995, sugli aiuti alla costruzione navale, le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale, si applicano, nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 1, ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati fino alla data di entrata in vigore dell'Accordo in sede OCSE del 21 dicembre 1994, relativo alle normali condizioni di concorrenza nel settore della costruzione e della riparazione navale commerciale o, in mancanza, fino al 31 dicembre 1998.

    Art. 3.

  6. Nell'ambito di un processo di aggregazione e qualificazione del sistema di imprese che operano nel settore delle costruzioni e trasformazioni navali, e' consentito alle imprese titolari di contratti fruenti dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, affidare ad imprese, anche non iscritte all'albo delle imprese di costruzione navale, di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, dotate di risorse finanziarie, attrezzature e personale idonei per effettuare direttamente le lavorazioni, la realizzazione di parti di scafo, fino ad un massimo del 25 per cento del peso complessivo dello stesso. Qualora l'appalto sia affidato ad imprese con sedi fuori dal territorio dell'Unione europea, le parti di scafo cosi' realizzate non sono considerate ai fini dell'ammissibilita' ai contributi di cui alle menzionate norme, anche agli effetti dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 564 del 1993.

  7. Le forme di associazione, integrazione e coordinamento tra imprese di costruzione navale di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 261, si intendono comprensive anche delle collaborazioni con imprese di costruzione navale di Paesi dell'Unione europea per la realizzazione di commesse acquisite espressamente in dette forme di collaborazione. In tali ipotesi il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, e' accordato solo in relazione alle parti della commessa realizzate in Italia.

  8. Resta ferma ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261, l'esclusione del riconoscimento di nuova capacita' produttiva assistibile, conseguente alla creazione di nuove strutture produttive, nonche' della possibilita' di procedere all'iscrizione di nuove imprese all'albo dei costruttori navali.

  9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 261, iscritte alla data del 31 dicembre 1997 all'Albo speciale delle imprese di riparazione navale possono ottenere l'estensione dell'iscrizione stessa anche all'Albo speciale delle imprese di costruzione navale, sempreche' esse siano in possesso dei prescritti requisiti per conseguire detta iscrizione.

  10. Il possesso del requisito di cui all'articolo 20, comma 1, lettera d), della legge 14 giugno 1989, n. 234, e' richiesto solo per le imprese di costruzione navale.

  11. Le imprese che eseguono lavori di costruzione o di trasformazione navale, per i quali venga richiesto il contributo di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, che affidano parte delle lavorazioni in appalto sono tenute a comunicare alle competenti direzioni provinciali del lavoro ed agli istituti previdenziali, nonche' alle associazioni datoriali e sindacali territorialmente competenti, entro sessanta giorni dall'affidamento in appalto delle lavorazioni stesse, l'elenco nominativo delle imprese, nonche' la consistenza della forza lavoro impiegata ed i contratti collettivi applicati da tali imprese, come da queste comunicato. E' fatto comunque salvo il divieto di ogni forma di intermediazione di manodopera ed e' confermata la disciplina vigente in materia di sicurezza.

  12. Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni di cui al comma 6 riscontrata da parte dei competenti organismi e rilevata dal Ministero dei trasporti e della navigazione determina l'esclusione dal contributo per la parte delle lavorazioni effettuate dalle suddette imprese non regolarmente denunciate.

  13. Con successivo provvedimento sara' istituito un fondo di incentivazione degli investimenti atti a migliorare la produttivita' dei cantieri privilegiando quelli che eseguono l'intera lavorazione in Italia.

    Art. 4.

  14. Alle imprese cui, con provvedimenti adottati entro il 31 luglio 1998, sono stati concessi contributi sul credito navale, ai sensi degli articoli 3, 4 e 6 della legge 10 giugno 1982, n. 361, e successive modificazioni, nonche' ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e dell'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, per lavori iniziati entro il 28 febbraio 1997 il Ministero dei trasporti e della navigazione e' autorizzato a corrispondere anticipatamente, in un'unica soluzione, le ultime rate di contributo ancora da erogare per un importo corrispondente a quello delle rate intercorrenti tra il semestre successivo all'inizio dei lavori di costruzione e quello di effettiva decorrenza della erogazione del contributo. Contestualmente alla corresponsione dell'anticipazione sono annullati gli impegni di spesa relativi alle rate anticipate.

  15. L'anticipazione della corresponsione di cui al comma 1 e' esclusa per le rate il cui pagamento e' imputato agli esercizi finanziari 1998 e 1999.

  16. Le imprese che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 sono tenute a presentare, a pena di decadenza, istanza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui le rate di contributo anticipate siano oggetto di cessione, totale o parziale, ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, notificata all'Amministrazione, l'istanza stessa e' presentata dal titolare del contributo congiuntamente al nulla osta del cessionario o, in alternativa, dal cessionario congiuntamente al nulla osta del cedente. L'anticipazione di cui al comma 1 e' comunque disposta solo a favore del cessionario.

  17. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzato il limite di impegno quindicennale in ragione di lire 66.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999. Per la corresponsione delle somme di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e successive modificazioni.

  18. La decorrenza di erogazione del contributo al creditore navale dal semestre successivo all'inizio dei lavori, prevista dalle norme di legge di cui al comma 1, va intesa come termine iniziale prima del quale le rate medesime non possono in ogni caso essere fatte decorrere. La decorrenza effettiva inizia solo dall'esercizio finanziario nel quale e' possibile assumere il relativo impegno di spesa.

    Art. 5.

  19. Il Ministro dei trasporti e della navigazione e' autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT