Protezione transitoria accordata, a livello nazionale, alla denominazione , riferita all'olio extravergine di oliva, per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera d); Visto il regolamento CEE n. 2081/92, del consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto il regolamento CE n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio; Vista la domanda presentata dal consorzio per la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva tipico marchigiano, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Marche» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92; Vista la nota protocollo n. 65158 del 26 luglio 2004 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa; Vista l'istanza con la quale il consorzio per la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva tipico marchigiano, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1 paragrafo 2 del citato regolamento CE n. 535/97 del consiglio; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Marche» riferita all'olio extravergine di oliva, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal consorzio per la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva tipico marchigiano, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Marche» riferita all'olio extravergine di oliva, secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 65158 del 26 luglio 2004, sopra citata;

Decreta

Art. 1.

E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n.

2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Marche» riferita all'olio extravergine

di oliva.

Art. 2.

La denominazione «Marche» riferita all'olio extravergine di oliva e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Marche» riferita all'olio extravergine di oliva, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 agosto 2004 Il direttore generale: Abate

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «MARCHE» D.O.P.

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta Olio Extravergine di oliva «Marche» D.O.P. e' riservata agli oli extravergini estratti da olive prodotte nella zona di cui all'art. 4 e che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare ed alla normativa vigente.

Art. 2.

Cultivar - Caratteristiche L'olio extravergme di oliva «Marche» D.O.P. deve essere ottenuto esclusivamente dalle seguenti varieta' di olivo presenti nelle aziende ricadenti nei territori di cui all'art. 3, iscritte nell'elenco degli oliveti e tenuto dall'organismo di controllo designato

Frantoio e biotipi adesso riconducibili per non meno del 40% sino ad un massimo del 60%; Coroncina, Mignola, Piantone di Mogliano, Leccino fino ad un massimo del 40%; sono ammesse altre varieta' fino ad un massimo del 20%.

In ogni caso le percentuali devono garantire che le caratteristiche chimiche ed organolettiche dell'olio extravergine di oliva «Marche» D.O.P. risultino omogenee, come riportato all'art. 11.

Art. 3.

Zona di produzione...

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