DECRETO 14 aprile 2009 - Concessione dell''indennita'' di disoccupazione, in favore di dipendenti di aziende rientranti negli ambiti territoriali e settoriali di cui a specifiche intese per le regioni Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Marche. (Decreto n. 45720). (09A05580)

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE

E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l'art. 13 del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ed in particolare i commi 7, 8 e 10 del medesimo articolo;

Visto il decreto interministeriale del 1° febbraio 2006 recante le modalita' di applicazione dei commi 7 e 8 dell'art. 13 del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'art. 1, comma 84, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007, il quale dispone che «in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per l'anno 2008, le indennita' ordinarie di disoccupazione di cui all'art. 13, commi 7 e 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono riconosciute, nel limite di 20 milioni di euro e anche in deroga ai primi due periodi dell'art. 13, comma 10, del citato decreto-legge n. 35 del 2005, esclusivamente in base ad intese stipulate in sede istituzionale territoriale tra le parti sociali, recepite entro il 31 marzo 2008 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che individua, altresi', l'ambito territoriale e settoriale cui appartengono le imprese che sospendono i lavoratori e il numero dei beneficiari, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma»;

Vista la circolare n. 15 del 4 febbraio 2008 dell'Istituto nazionale previdenza sociale e in particolar modo la lettera c), sesto capoverso, che precisa che il limite di 20 milioni di euro, indicato all'art. 1, comma 84 della legge n. 247 del 24 dicembre 2007, va imputato agli importi che derivano dal superamento nell'anno 2008 del limite delle sessantacinque giornate di cui al comma 10 dell'art. 13, del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, per cio' che riguarda sia il pagamento dell'indennita' ordinaria con requisiti normali che di quella con requisiti ridotti;

Visto l'accordo stipulato in sede istituzionale territoriale tra le parti sociali della regione Toscana, del 27 febbraio 2008, per un ammontare di € 2.000.000,00;

Considerato che nel sopraccitato accordo la regione Toscana, pur operando la previsione del fabbisogno finanziario di spesa, non ha modulato l'entita' di intervento per il numero...

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