DECRETO 24 febbraio 2012 - Attuazione del comma 122, dell''articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in materia di riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto di stabilita'' interno. (12A02540)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come sostituito dall'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, autorizzi la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per province e comuni e' commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo. Lo schema di decreto di cui al primo periodo e' trasmesso alle Camere corredato di relazione tecnica che ne evidenzi gli effetti finanziari;

Visto l'art. 1, comma 87, della legge n. 220/2010 il quale dispone che le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 88 a 124, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 88, della richiamata legge n. 220/2010, il quale dispone che, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, cosi' come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma;

Visto l'art. 1, comma 89, della citata legge n. 220/2010, che introduce il saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali, espresso in termini di competenza mista, quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalle concessioni di crediti;

Visto l'art. 1, comma 91, della citata legge n. 220/2010, che dispone, per gli enti soggetti al patto di stabilita' interno, il conseguimento di un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma...

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