La riduzione dei termini processuali

AutoreGiorgio Giuseppe Poli
Pagine159-176
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La riduzione dei termini processuali
GIORGIO GIUSEPPE POLI
SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La sospensione “concordata” e la ripresa del processo. - 3. Termini di
riassunzione della causa a seguito della pronuncia di incompetenza. - 4. Prosecuzione e riassun-
zione del processo interrotto. - 5. Abbreviazione di termini in tema di estinzione. - 6. Il nuovo
termine lungo di impugnazione. - 7. La rimessione della causa al primo giudice. - 8. Termini di
riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio. - 9. L’irretroattività dell’art. 155 c.p.c. e la
sua inapplicabilità ai termini c.d. a ritroso.
1. Premessa
Finalità di contenimento dei tempi del processo civile, in funzione attuativa
del principio della ragionevole durata1, hanno suggerito al legislatore dell’en-
nesima riforma del processo civile di porre mano ad una drastica riduzione di
alcuni termini processuali2.
Con un intento acceleratorio che permane, in una sorta di ideale fil rouge,
fino ai recentissimi interventi di riforma, con cui il legislatore perpetua la serie
infinita dei ritocchi al modello processuale – si pensi alla riduzione e semplifi-
cazione dei procedimenti civili di cognizione definitivamente approvata dal
Consiglio dei Ministri nella seduta del 1° settembre 2011 – la l. 69/2009 ha de-
ciso di abbreviare sensibilmente la durata di una serie di termini perentori, pre-
visti per il compimento di atti di impulso ad istanza di parte.
L’esperienza applicativa, ad oggi ancora troppo ridotta per formulare valu-
tazioni attendibili, dirà se queste modifiche hanno sortito gli effetti sperati in
termini di complessiva riduzione del tempo del processo.
Può, invece, sicuramente affermarsi sin d’ora che l’intento legislativo, pur
in linea di massima condivisibile, muove dalla discutibile convinzione secondo cui
la modifica della disciplina processuale, tesa a renderne l’iter sempre più lastricato
di insidie a pena di decadenza a carico delle parti, possa di per sé sola ovviare alle
disfunzioni della ingolfata macchina della giustizia civile, senza che si debba porre
mano a quelle riforme strutturali e organizzative, nonché al contenimento dei tempi
di attesa della decisione, da troppo tempo vanamente auspicati in dottrina3.
1 Sulle finalità acceleratorie della riduzione dei termini processuali (poi operata dalla l.
69/2009), nonché sull’attuazione, con essa, del principio di ragionevole durata del processo insisteva
già la Relazione illustrativa al d.d.l. n. 1441 bis/XVI/C recante «disposizioni per lo sviluppo econo-
mico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria», in www.giustizia.it
2 Sulla nozione e disciplina dei termini processuali v. diffusamente N. PICARDI - R. MARTINO,
Termini (diritto processuale civile), voce dell’Enciclopedia giuridica Treccani, XXXI, Ro ma, 1994, 1
ss.; R. MARTINO, Termine nel processo civile, voce dell’Enc. giur.-Il diritto, XV, Milano, 2007, 583 ss.
3 In dottrina è stato espresso un giudizio di diffuso scetticismo, quando non di aperta critica,
sull’idoneità e sufficienza di tali misure a consentire un’effettiva riduzione dei tempi del processo: A.
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Né si può far a meno di notare che la particolare (forse ossessiva) attenzio-
ne rivolta dal legislatore all’abbreviazione dei periodi di stasi del procedimento
(e cioè di quelli in cui la controversia non impegna il giudice in attività di trat-
tazione) tradisce la preoccupazione di incidere più sulle statistiche giudiziarie,
cancellando i processi con la scure dell’immediata estinzione (ormai) rilevabile
d’ufficio, che sul reale smaltimento del carico giudiziario4.
Nel merito, poi, le modifiche appaiono ispirate ad un disegno non sem-
pre coerente, se si considera la strana esclusione dal suddetto piano di ridu-
zione di alcuni termini, pur caratterizzati da funzione analoga a quelli incisi
dall’intervento riformatore (si pensi all’immutata durata semestrale del ter-
mine per la riassunzione della causa a seguito della pronunzia sull’istanza di
ricusazione ai sensi dell’art. 54, comma 4°, c.p.c., o di quello per la riassun-
zione del processo a seguito della pronuncia dichiarativa della giurisdizione
del g.o., resa dalla Cassazione in sede di regolamento di giurisdizione ex art.
367 c.p.c.).
2. La sospensione “concordata” e la ripresa del processo
La modifica più sostanziosa nelle intenzioni del legislatore (art. 46, 11°
comma, l. 69/09), fatalmente destinata a rimanere del tutto marginale però,
quanto ad impatto applicativo, ha riguardato l’istituto della c.d. “sospensione
volontaria” del processo, su istanza concorde di tutte le parti costituite (art. 296
c.p.c.), innovato con la previsione dei seguenti requisiti:
a) sussistenza di «giustificati motivi» valutabili dal «giudice istruttore», ai fini
della concessione della misura;
b) concedibilità della sospensione «per una sola volta»;
c) durata non superiore a «tre mesi» del periodo di sospensione;
d) fissazione dell’udienza di prosecuzione del giudizio, all’atto della conces-
sione della misura.
PROTO PISANI, La riforma del processo civile: ancora una legge a costo zero (note a prima lettura), in
Foro it., 2009, V, 225; C. PUNZI, Novità legislative e ulteriori proposte di riforma in materia di pro-
cesso civile, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2008, 1201 ;G. MONTELEONE, A proposito di una incipiente
riforma del processo civile, in www.judicium.it, § 1.; C. MANDRIOLI - (A. CARRATTA), Come cambia il
processo civile, Torino, 2009, 61; B. SASSANI, A.D. 2009: ennesima riforma al salvataggio del rito civi-
le. Quadro sommario delle novità riguardanti il processo di cognizione, in www.judicium.it, § 4; S.
MENCHINI, La riforma della giustizia civile. Commento alle disposizioni della legge sul processo civile n.
69/2009 a cura di Balena - Caponi - Chizzini - Proto Pisani, Milano, 2009, 89; V. POZZI, La riforma d elle
scadenze processuali, in Il processo civile riformato diretto da M. Taruffo, Bolo gna, 2010, 387; e, se
vuoi, G. G. POLI, Sospensione su istanza delle parti e riduzione dei termini processuali, in Foro it., 2009,
V, 290. Sull’opportunità dell’intervento legislativo in tema di riduzione dei termini v., invece, C. CON-
SOLO, Una buona novella al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i suoi artt. 360 bis e 614 bis) va ben al di là
della sola dimensione processuale, in Corriere giur., 2009, 737; L. SALVANESCHI, La riduzione del tem-
po del processo nella nuova riforma dei primi due libri del codice di rito, in Riv. dir. proc., 2009,
1574, pur con qualche rilievo sui difetti di coordinamento del legislatore della riforma.
4 In questo senso in particolare G. BALENA, La nuova pseudo-riforma della giustizia civile (un
primo commento della l. 18 giugno 2009, n. 69), in Giusto proc. civ., 2009, 749.

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