LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2010, n. 25 - Riduzione della spesa per gli apparati politici della Regione - Modificazioni di leggi regionali.

(Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 59 del 15 dicembre 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Obiettivi 1. La Regione, considerata la eccezionalita' della situazione economica interna ed internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati dallo Stato in sede europea, nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, con la presente legge disciplina la riduzione di spesa degli apparati politici della Regione ai sensi di quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  1. La riduzione di spesa di cui al comma 1 si applica all'indennita' spettante ai membri del Consiglio regionale, ai componenti della Giunta che non sono consiglieri regionali, ed alle spese per il funzionamento dei gruppi consiliari.

    Art. 2

    Riduzione della spesa degli organi politici regionali 1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, l'indennita' corrisposta ai membri del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge regionale 16 maggio 2007, n. 17 (Disposizioni in ordine alle indennita' dei consiglieri regionali), ed agli assessori regionali, e' ridotta del dieci per cento, per la parte eccedente 80.000 euro, rispetto a quella percepita nel 2010. Ai fini della riduzione di cui al primo periodo non si tiene conto degli effetti derivanti dall'applicazione dell'art. 9, del comma 2, del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

    Art. 3

    Modificazioni a leggi regionali 1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9 (Rimborso delle spese di permanenza nella sede regionale e di missione ai consiglieri regionali), e' sostituito dal seguente:

    '1. A titolo di rimborso per le spese di permanenza nella sede regionale, ai consiglieri regionali e' corrisposta una diaria mensile nella misura netta pari a:

    1. tre ventesimi del trattamento complessivo mensile dei magistrati di cui all'art. 1, commi 1 e 2 della legge regionale 16 maggio 2007, n. 17, quale parte fissa;

    2. un quarto della parte fissa di cui alla lettera a), per la partecipazione alle riunioni degli organi dei quali i consiglieri sono componenti. Ai fini di cui al primo periodo si considerano il Consiglio...

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