La ridefinizione dei limiti di accesso alla somministrazione a tempo determinato

AutoreAngelica Riccardi
Pagine557-573
ANGELICA RICCARDI
LA RIDEFINIZIONE DEI LIMITI DI ACCESSO
ALLA SOMMINISTRAZIONE A TEMPO
DETERMINATO*
S: 1. Premessa. – 2. Le ipotesi acausali: l’art. 1, comma 9°, lett. b, primo
periodo. – 3. Segue: … l’art. 1, comma 9°, lett. b, secondo periodo. – 4. L’inclu-
sione dei periodi di lavoro somministrato nel limite massimo di durata dei con-
tratti a termine. – 5. La negazione dell’equivalenza funzionale tra contratto di
somministrazione e contratto di lavoro subordinato.
1. La l. n. 92/2012 ridenisce l’area di accesso alla somministrazione
di lavoro a tempo determinato attraverso la posizione di limiti espressi sul
piano temporale al suo utilizzo, in coerenza con le nalità di favorire «l’in-
staurazione di rapporti di lavoro più stabili» e di contrastare «l’uso impro-
prio e strumentale degli elementi di essibilità progressivamente introdotti
nell’ordinamento con riguardo alle tipologie contrattuali» enunciate nell’art.
1, comma 1°, sub a) e c)1.
È questa la parte più signicativa della nuova legge, che accomuna con-
tratto di lavoro a termine e contratto di somministrazione a tempo determi-
nato nella predeterminazione temporale della causale di accesso, sancendo
positivamente per quest’ultimo limiti all’area di agibilità che in precedenza
potevano essere individuati solo in via interpretativa.
I due modelli negoziali sono oggetto di considerazione unitaria in più
norme della l. n. 92/2012, che si muove in una dimensione “sostanzialistica”
considerando indifferentemente il datore di lavoro e l’utilizzatore nel loro
rapporto con il lavoratore.
Il lavoro oggetto di regolazione legislativa è il “lavoro non stabile”2, indi-
pendentemente dal fatto che scaturisca da un contratto di lavoro o da un con-
* Il presente studio è destinato alla pubblicazione nella Rivista giuridica del lavoro e della pre-
videnza sociale, Ediesse, Roma.
1 Sembra essersi preso – nalmente – atto della falsità della «alternativa tra tutela nel rapporto e
tutela sul mercato» (su cui vedi le fondamentali pagine di M.G. G, Polisemia dell’espres-
sione “essibilità del lavoro” e modelli di sviluppo, in Dopo la essibilità, cosa? (a cura di L. M-
), il Mulino, Bologna, 2006, p. 273 ss.) che tanto peso ha avuto nella produzione normativa
della XIV legislatura in materia di lavoro.
2 Il sintagma in esame è qui usato, evidentemente, nella sua accezione denotativa.
558 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno V
tratto di somministrazione, con una ricomposizione della scissione tra potere
e responsabilità che connota quest’ultimo schema negoziale3. Questa rego-
lazione congiunta spiega la nuova determinazione dei limiti di ammissibilità
della somministrazione essenzialmente attraverso norme che modicano il
d.lgs. n. 368/2001, dedicato al contratto a termine.
La l. n. 92/2012 pone diversi ordini di limiti alla somministrazione a ter-
mine, relativi tanto alle nuove ipotesi “acausali” introdotte (art. 1, comma 9°,
lett. b e art. 1, comma 10°, lett. b) quanto alla fattispecie a carattere generale
di cui all’art. 20, comma 4°, d.lgs. n. 276/2003 (art. 1, comma 9°, lett. i).
2. L’art. 1, comma 9°, lett. b, primo periodo, apre la serie di norme della
l. n. 92/2012 che regolano unitariamente contratto a termine e somministra-
zione a tempo determinato.
Questa disposizione stabilisce: «all’articolo 1, [del d.lgs. n. 368/2001]
dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il requisito di cui al comma 1
non è richiesto nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata
non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore
e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella
forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di
un lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo de-
terminato ai sensi del comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276»4.
Viene introdotta con questa norma un’ipotesi di contratto a termine e con-
tratto di somministrazione a tempo determinato svincolata dalla ricorrenza
delle ragioni di «carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo,
anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro» che consentono
(ex art. 1, comma 1°, d.lgs. n. 368/2001) «l’apposizione di un termine alla
durata del contratto di lavoro subordinato» e (ex art. 20, comma 4°, d.lgs. n.
276/2003) il ricorso alla «somministrazione di lavoro a tempo determinato».
È consentito l’accesso a questo contratto “acausale” solo qualora si tratti
del «primo rapporto» tra le parti (a termine o a tempo indeterminato)5 e
indipendentemente dal tipo di mansioni svolte dal lavoratore.
3 Che appunto realizza – per usare le parole di G. L-C, J. P, A. S, Droit
du travail, Dalloz, Paris, 1996, p. 262 – «le rêve […] de pouvoir disposer d’une main-d’oeuvre sans
avoir des salariés».
4 Correlativamente a questa norma, che regola il lavoro in somministrazione nell’ambito della
disciplina del contratto a termine, la l. n. 92/2012 pone una previsione ad hoc nella stessa sedes
materiae della somministrazione, statuendo all’art. 1, comma 10°, lett. b: «al comma 4 dell’articolo
20, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “È fatta salva la previsione di cui al comma 1-bis
dell’articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368”».
5 Come opportunamente specicato dalla Circolare n. 18/2012 del Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali, l’accesso alla nuova ipotesi acausale è funzionale anche alla verica delle ca-
pacità professionali del lavoratore, pertanto «non appare coerente con la ratio normativa estendere
il regime semplicato in relazione a rapporti in qualche modo già “sperimentati”».

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