DECRETO 1 settembre 2009 - Ridefinizione dell''indicatore di indebitamento delle universita'' statali. (Decreto n. 90). (09A10696)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

d'intesa con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca, un fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro per l'anno 2008, di 550 milioni di euro per l'anno 2009 e di 550 milioni di euro per l'anno 2010, ai fini del concorso dello Stato agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e per i rinnovi contrattuali del restante personale delle universita', nonche' in vista degli interventi da adottare in materia di diritto allo studio, di edilizia universitaria e per altre iniziative necessarie inerenti il sistema delle universita';

Visto l'art. 2, comma 429, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che subordina l'assegnazione delle risorse di cui sopra all'adozione di un piano programmatico entro gennaio 2008, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, volto a:

  1. elevare la qualita' globale del sistema universitario e il livello di efficienza degli atenei;

  2. rafforzare i meccanismi di incentivazione per un uso appropriato ed efficace delle risorse, con contenimento dei costi di personale a vantaggio della ricerca e della didattica;

  3. accelerare il riequilibrio finanziario tra gli atenei sulla base di parametri vincolanti, di valutazioni realistiche e uniformi dei costi futuri e, in caso di superamento del limite del 90 per cento della spesa di personale sul Fondo di finanziamento ordinario (FFO), di disposizioni che rendano effettivo il vincolo delle assunzioni di ruolo limitate rispetto alle cessazioni;

  4. ridefinire il vincolo dell'indebitamento degli atenei considerando, a tal fine, anche quello delle societa' ed enti da essi controllati;

  5. consentire una rapida adozione di un sistema programmatorio degli interventi che preveda adeguati strumenti di verifica e monitoraggio da attivare a cura del Ministero dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane (CRUI), e che condizioni l'effettiva erogazione delle maggiori risorse all'adesione formale da parte dei singoli atenei agli obiettivi del piano;

    Visto il decreto interministeriale del 30 aprile 2008, registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 2008, ed in particolare l'art. 2, lettera c) e l'art. 3 che prevedono:

  6. un bilancio consolidato esteso a tutti gli enti e le societa' sottoposte alla propria vigilanza, secondo coerenti principi e criteri contabili;

  7. la definizione, da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane (CRUI) ed il Comitato universitario nazionale (CUN), di nuovi limiti all'indebitamento degli atenei di cui all'art. 7, comma 5, della legge n. 168/1989, come modificato dall'art. 3, comma 3, della legge n. 430/1991, nonche' idonei criteri preordinati ad assicurare l'osservanza da parte degli atenei dei parametri di bilancio stabiliti dalla legge ed il graduale rientro degli atenei che li abbiano superati;

    Visto l'art. 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, che stabilisce che: «Le universita' possono contrarre mutui esclusivamente per le spese di investimento. In tal caso il relativo onere complessivo di ammortamento annuo non puo'...

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