Ricusazione e patteggiamento

AutoreLuigi Ravagnan
Pagine768-770

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Il provvedimento della Corte di appello di Venezia ha accolto la ricusazione proposta nei confronti dei magistrati del Tribunale di Venezia, che avevano rigettato una richiesta di applicazione della pena, proposta ex art. 448 c.p.p., di un imputato del reato di bancarotta fraudolenta e di appropria-Page 769zione indebita aggravata che aveva visto la propria originaria richiesta di applicazione della pena respinta da parte del Gup, in sede di udienza preliminare, in seguito al mancato consenso espresso in quella stessa sede dal P.M.

È importante la pronuncia con la quale la corte di appello ha accolto la ricusazione, perché la stessa, coerentemente ai più recenti insegnamenti resi sul tema da parte della Corte costituzionale, applica tali principi, interpretandolo, all'istituto del patteggiamento, qualora venga reiterato nei termini di cui all'art. 448 comma 1, secondo periodo, c.p.p.

Infatti nella specie si è ritenuto che il giudice del dibattimento, nel respingere la richiesta di applicazione di pena proposta ex art. 447 c.p.p., avesse operato sostanzialmente una decisione di merito, anche qualora si sia pronunciata sulla sola gravità della pena ed a prescindere dal completo esame degli atti del fascicolo del P.M., cosicché il medesimo ha obbligo di astenersi dal successivo giudizio nei confronti dell'imputato riguardo al quale abbia espresso quello stesso pregnante parere di merito.

Nell'ipotesi esaminata infatti, il giudice del dibattimento (tribunale collegiale) aveva espresso il suo parere in ordine alla congruità della pena in concreto richiesta ex artt. 444 e 448 c.p.p. dall'imputato, con riferimento sia alla gravità dei fatti che alla reiterazione della condotte illecite contestate che avevano cagionato danni alle persone offese, fatti dei quali il richiedente era imputato e per i quali la richiesta di patteggiamento era stata rigettata.

La corte d'appello, quindi, si è limitata a censurare tale (evidente) esame di merito del tribunale per accoglierne la ricusazione, mentre, più in generale, ha in parte aderito all'impostazione, pur adesiva alla proposta ricusazione ma critica della legittimità costituzionale dell'istituto di cui all'art. 448 c.p.p., espressa dalla Procura generale di Venezia con suoi reiterati pareri.

La corte d'appello ha altresì espresso il convincimento che in un caso quale quello di specie, in cui il P.M. presso il tribunale aveva reiterato il proprio dissenso alla riproposizione della richiesta di patteggiamento (riproposta in modo identico a quello della fase preliminare da parte dell'imputato), il giudice del dibattimento non potrebbe comunque procedere preliminarmente ad accogliere o rigettare la richiesta formulata ex art. 448 comma 1 secondo periodo c.p.p., dovendo rinviare ogni decisione sul punto all'esito del dibattimento stesso, ai sensi dell'art. 448 comma 1 quarto periodo c.p.p.

Si ritiene di non poter condividere sul punto sia le...

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