Atto di intesa recante: , di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Intesa ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e dell'art. 8, com-ma 6 d...

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE

AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 1 luglio 2004 Atto di intesa recante: «Organizzazione, gestione e funzionamento degli

istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni»,

di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Intesa ai

sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e dell'art. 8, com-ma 6 della legge 5 giugno

2003, n. 131.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta odierna del 1° luglio 2004, Premesso che

l'art. 42, comma 1, lettera p) della legge 16 gennaio 2003, n. 3 prevede che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, non trasformati ai sensi della lettera a) dello stesso articolo adeguino la propria organizzazione e il proprio funzionamento ai principi, in quanto applicabili, di cui alle lettere d), e), h) e n), nonche' al principio di separazione fra funzioni di cui alla lettera b), garantendo che l'organo di indirizzo sia composto da soggetti designati per la meta' dal Ministro della salute e per l'altra meta' dal presidente della regione, scelti sulla base di requisiti di professionalita' e di onorabilita', periodicamente verificati, e dal presidente dell'istituto, nominato dal Ministro della salute, e che le funzioni di gestione siano attribuite a un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione, assicurando comunque l'autonomia del direttore scientifico, nominato dal Ministro della salute, sentito il presidente della regione interessata; l'art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, dispone che, con atto di intesa, da sancire in Conferenza Stato-regioni, sono disciplinate le modalita' di organizzazione, di gestione e di funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo da quelle di gestione e di attuazione, nonche' di salvaguardia delle specifiche esigenze riconducibili alla attivita' di ricerca e alla partecipazione alle reti nazionali dei centri di eccellenza assistenziale, prevedendo altresi' che il direttore scientifico responsabile della ricerca sia nominato dal Ministro della salute, sentito il presidente della regione interessata; l'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 prevede la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-regioni dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie ed il conseguimento di obiettivi comuni; Vista la proposta di atto di intesa in oggetto del Ministero della salute, trasmessa con nota del 24 giugno u.s., con allegato, quale parte integrante della stessa, uno schema-tipo di regolamento di organizzazione e funzionamento dei singoli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, che dovra' tenere conto delle singole specificita' e della normativa regionale di riferimento, nell'individuare i contenuti la «missione e la finalita» degli istituti in questione; Tenuto conto della particolare natura degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, che svolgono attivita' di ricerca biomedica finalizzata ad obiettivi di cura ed assistenza sanitaria; Considerata la necessita' di coinvolgere nel processo gestionale ed organizzativo dei predetti enti, in funzione delle diverse competenze coinvolte, il Governo e le regioni; Riconosciuta l'importanza degli istituti in oggetto, sia per il rilievo pubblico degli obiettivi dagli stessi perseguiti, sia in relazione al ruolo che essi svolgono in termini di sviluppo ed innovazione delle conoscenze; Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i presidenti delle regioni hanno consegnato un documento, che si allega sub a) contenente proposte di emendamenti allo schema-tipo di regolamento di organizzazione e funzionamento dei singoli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, allegato alla proposta di atto di intesa in oggetto; Considerato che il Ministro della salute ha dichiarato di accogliere gli emendamenti proposti; Considerato che, nel corso della medesima seduta di questa Conferenza, il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha dichiarato di accogliere gli emendamenti proposti dalle regioni e ha sollevato alcune osservazioni allo schema tipo di regolamento all'allegato all'atto d'intesa in oggetto; Rilevato che, a seguito delle osservazioni del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stati concordati i seguenti emendamenti allo schema-tipo di regolamento di organizzazione e funzionamento dei singoli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, allegato alla proposta di atto di intesa in oggetto

art. 6: alla prima alinea del primo capoverso dopo le parole: «il patrimonio dell'istituto», inserire le seguenti «Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288,»; art. 7: alla fine del secondo capoverso, dopo le parole «Direttore generale» aggiungere le seguenti «nel rispetto

delle disposizioni normative vigenti»; art. 11: alla prima alinea del primo capoverso premettere le seguenti parole: «Fermo restando le disposizioni normative statali e regionali vigenti in materia,»; art. 12: alla prima alinea del primo capoverso premettere le seguenti parole: «Fermo restando le disposizioni normative statali e regionali vigenti in materia,»; alla quinta alinea del secondo capoverso, sostituire le parole «con l'Istituto» con le seguenti

con il Direttore generale dell'Istituto

al terzo capoverso alla fine, dopo le parole «del Direttore generale», aggiungere le seguenti

come limite massimo

; art. 17: alla fine del primo capoverso aggiungere le seguenti parole: «ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131.».

Tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si sancisce l'atto d'intesa recante

Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni nei termini sottoindicati

Art. 1.

Regolamenti

Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, per i quali le regioni non richiedono la trasformazione in fondazioni ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, adeguano la propria organizzazione al principio di separazione tra la funzione di indirizzo e controllo e la funzione di gestione e di attuazione e stabiliscono le modalita' del proprio funzionamento al fine di raggiungere gli obiettivi di ricerca stabiliti nei piani e programmi nazionali e regionali e gli obiettivi di assistenza previsti dal Piano sanitario nazionale e dalla programmazione sanitaria regionale, secondo le disposizioni previste nel presente atto di intesa e nei documenti allo stesso allegati. Gli aspetti organizzativi non disciplinati dalle predette fonti e dalla presente intesa saranno disciplinati dalle regioni, sulla base dei principi fondamentali desumibili dalla legislazione vigente.

Ai predetti fini, entro...

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