Sulla ripartizione delle spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai

AutoreMaurizio de Tilla
Pagine593-594

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Con la decisione in rassegna la Corte di cassazione ha affermato che la ripartizione delle spese per la manutenzione, e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai, secondo i criteri dell'art. 1125 c.c., riguarda le ipotesi in cui la necessità delle riparazioni non sia da attribuirsi ad alcuno dei condomini; quando si tratta, invece, di danneggiamenti riferibili a taluno di essi trova applicazione il principio generale secondo cui la riparazione dei danni sta a carico di colui che li ha cagionati.

La decisione va condivisa. Si segnala, in senso conforme Cass. 13 ottobre 1965 n. 3956, che ha affermato che allorché il crollo di un soffitto, di una volta o di un solaio trovi causa esclusiva nel difetto di manutenzione, l'onere della ricostruzione grava, in applicazione dell'art. 1125 c.c., in parti uguali sui proprietari dei due piani, l'uno sovrastante l'altro. Quando, invece, il difetto di manutenzione non sia causa del crollo o, quanto meno, non sia la causa esclusiva, la spesa della ricostruzione deve essere posta a carico di colui che ha determinato il crollo in modo totale o, a seconda dei casi, in proporzione dell'efficacia causale della sua azione od omissione diversa da quella di non aver provveduto tempestivamente alla manutenzione.

Sul piano della individuazione del bene comune cui riferire la ripartizione delle spese va rilevato che la presunzione secondo la quale il solaio divisorio tra un piano e quello sottostante di un edificio è da ritenere di proprietà comune fra i proprietari dei due piani vale per le strutture che hanno una funzione di sostegno e di copertura contribuendo a costituire il solaio; non pure per quelle parti, come la copertura applicata al di sotto del soffitto, che adempiono a funzioni meramente estetiche e indipendenti dalle dette strutture,Page 594 dovendosi esse ritenere appartenenti esclusivamente al proprietario del piano sottostante (v. Cass. 20 luglio 1967 n. 1868).

Ed ancora: le travi poste al di sotto della soletta divisoria si presumono di proprietà comune tra i proprietari dei piani sovrastante e sottostante, ammenoché esse, anziché costituire infrastrutture necessariamente connesse alla struttura della soletta, siano soltanto una separabile decorazione del soffitto del piano sottostante; nel quale caso appartengono in esclusiva al proprietario del piano sottostante. In tal senso Cass. 28 maggio 1963 n. 1406, Riv. giur. edil. 1963, 836, Giust. civ. 1963, 1511.

È ovvio, a questo...

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