La ricostruzione dei sinistri stradali

AutoreAnnunziata Candida Fusco
Pagine123-128
123
Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2013
Dottrina
LA RICOSTRUZIONE
DEI SINISTRI STRADALI
di Annunziata Candida Fusco (*)
Nel nostro ultimo lavoro, ospitato su questa Rivista
nel n. 6/2012, si concludeva con un cenno sulla ricostru-
zione dei sinistri stradali riportando l’orientamento della
Cassazione consolidatosi sul punto. È da qui che mi piace
ripartire per queste ulteriori rif‌lessioni più specif‌icamente
dedicate alla ricostruzione dei sinistri stradali. A tale pro-
posito, in Cass. civ. 2 marzo 2006, n. 4660, si legge: “Secondo
la costante giurisprudenza di questa corte, in tema di in-
cidenti stradali la ricostruzione della loro dinamica, come
pure l’accertamento delle condotte dei veicoli coinvolti e
della sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti
e la loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento
della esistenza o esclusione del rapporto di causalità tra
i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso,
integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti
al sindacato di legittimità, qualora il procedimento posto
a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza,
correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico,
e ciò anche per quanto concerne il punto specif‌ico se il
conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova libera-
toria di cui all’art. 2054 cc (tra le tantissime Cass. 14 luglio
2003, n. 11007; Cass. 10 luglio 2003, n. 10880; Cass. 5 aprile
2003, n. 5375; Cass. 11 novembre 2002, n. 15809)”. (1)
(…) “Spetta infatti solo a quel giudice (i.e.: di merito)
individuare le fonti del proprio convincimento e a tale f‌ine
valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la conclu-
denza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute
idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza
all’uno o all’altro mezzo di prova (in argomento, tra le al-
tre, Cass. 7 agosto 2003, n. 11936; Cass. 7 agosto 2003, n.
11918; Cass. 14 febbraio 2003, n. 2222)” (2). La sentenza
continua con un’importante precisazione sul ruolo nomof‌i-
lattico della Corte, chiamata non a riesaminare e valutare
autonomamente il merito della causa, “bensì solo a con-
trollare, sotto il prof‌ilo logico e formale e della correttezza
giuridica l’esame e la valutazione compiuti dal giudice di
merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti”. “Deriva,
da quanto precede, che alla cassazione della sentenza, per
vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale
vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giu-
dice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto,
incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia sem-
plicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un
signif‌icato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di
parte” (3). Emerge troppo spesso, dall’esame della giuri-
sprudenza di legittimità, l’uso scorretto del ricorso per
cassazione per carenza di motivazione su un punto decisi-
vo della controversia (art. 360 n. 3, c.p.c.) laddove i “ricor-
renti, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rile-
vanti sotto i ricordati prof‌ili, si limitano a sollecitare una
diversa lettura delle risultanze di causa” preclusa in sede
di legittimità. La casistica relativa a sinistri derivanti dalla
circolazione stradale è colma di tali equivoci. Di estenuan-
ti tentativi di ottenere, a tutti i costi, una revisione della
ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito, allo
scopo di conseguire un riconoscimento di responsabilità,
di concorso di colpa, ecc. anche laddove “risultanze obiet-
tive e certe, emerse dagli atti” abbiano condotto al rigetto
della domanda. Vogliamo fare, brevemente, in quanto non
potrebbe essere diversamente in questa sede, ancora una
volta un passo indietro. Già in altra occasione si è ricorda-
to che principi regolatori del nostro sistema processuale
sono il principio della domanda ed il connesso principio
della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112
c.p.c.), il principio della disponibilità delle prove (art. 115
c.p.c.) e dell’onere probatorio a carico delle parti (art.
2679 c.c.). Si è anche già detto che, così come è onere delle
parti allegare e provare, è dovere del giudice qualif‌icare la
fattispecie, ricercare la norma da applicare, scegliere tra
gli strumenti probatori indicati quelli che ritiene più ido-
nei al raggiungimento della prova ed alla formazione del
suo convincimento (4). Si vuole meglio sottolineare che
al di sopra di tutti i principi espressi vi è quello indicato
dall’art. 113 c.p.c., il cd. principio di legalità (per il quale
si veda anche l’art. 101 Cost.), in base al quale il giudice è
tenuto a pronunciare secondo diritto.
Mi chiedo, quindi, a questo punto: che cosa signif‌ica per
il giudicante ricostruzione di un sinistro stradale? Ancora
una volta dall’esame della giurisprudenza di legittimità mi
sembra emerga chiaramente un altro equivoco nel quale
spesso si incorre nel tentativo di conseguire una vittoria
processuale a tutti i costi. Ricostruzione di un sinistro
stradale, nell’ottica del giudicante, non è la ricostruzione
operata dal consulente tecnico d’uff‌icio (cd. consulenza
ergonometrica o cinematica), essendo quest’ultima sol-
tanto uno degli strumenti per conseguire la prima. Rico-
struzione del sinistro, dal punto di vista di chi giudica e

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