Fondo di cui all'art. 5, comma 2, lettera g), della legge 21 marzo 2001, n. 84, recante , per l'acquisizione temporanea di quote di capitale di rischio (venture capital) in societa' o imprese costi...

IL VICE MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 21 marzo 2001, n. 84 ´Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanicaª e, in particolare, l'art.

5, comma 2, lettera g), che prevede l'istituzione presso la Finest S.p.a. di un fondo autonomo e distinto dal patrimonio della societa' medesima con finalita' di capitale di rischio (venture capital), per l'acquisizione temporanea di partecipazioni societarie fino al 40 per cento del capitale o fondo sociale delle societa' o imprese partecipate e comunque per un importo non superiore a Euro 516.456,00; Vista la delibera del 5 luglio 2002 del Comitato dei Ministri di cui all'art. 1 della citata legge n. 84/2001; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 31 ottobre 2002, n. 378 di ripartizione dei fondi della legge n. 84/2001 di competenza del Ministero, che ha attribuito alla Finest S.p.a., per le finalita' di cui all'art. 5, comma 2, lettera g), la somma complessiva di Euro 5.083.980,00 di cui Euro 2.541.990,00 in conto residui 2001 ed Euro 2.541.990,00 in conto competenza 2002; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 giugno 2003, in base al quale la somma di Euro 1.345.920,00, gia' assegnata con il decreto ministeriale n. 378/2002, art. 1, comma 1, lettera b) agli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera b) della legge n.

84/2001, e' assegnata alle finalita' di cui all'art. 5, comma 2, lettera g) della medesima legge n. 84 e va pertanto ad aumentare, per un importo corrispondente, la somma gia' assegnata per tali finalita' dal citato decreto ministeriale n. 378/2002; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante ´Disposizioni in materia di commercio esteroª e successive modificazioni; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 19 ´Norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofeª e successive modificazioni; Considerato che il fondo di cui all'art. 5, comma 2, lettera g) ha natura di fondo rotativo, perche' e' costituito dallo stanziamento iniziale di Euro 6.429.900,00 ed e' successivamente alimentato dai proventi derivanti dalla gestione e dall'impiego della liquidita' e dalle somme eventualmente recuperate anche in sede di cessione delle partecipazioni; Considerato che l'art. 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, prevede l'istituzione di fondi rotativi da parte del Ministero delle attivita' produttive per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane; Considerato, infine, che

l'art. 5, comma 2...

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