Spunti ricostruttivi di diritto penale delle competizioni sportive

AutorePierlorenzo Diso
Pagine1293-1295

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@1. Premessa.

Le cronache giudiziarie che occupano la stampa e gli altri media hanno di recente portato all'attenzione del grande pubblico diversi comportamenti penalmente rilevanti, riconducibili tutti al comune denominatore della turbativa al regolare svolgimento di manifestazioni sportive, sotto il profilo della effettuazione stessa della competizione, nonché sotto quello del suo normale andamento.

Questi comportamenti, unitamente ad altri che pure hanno trovato risalto nelle cronache, giunti all'attenzione degli organi inquirenti, sono stati inquadrati sotto diverse fattispecie di diritto penale sostanziale.

Scopo del presente scritto è evidenziare il comune filo conduttore che lega queste diverse fattispecie, contenute in una normativa frammentaria, discontinua e sparsa, riconducendole tutte ad unità nella categoria generale del «diritto penale delle competizioni sportive».

@2. Frode e violenza nelle competizioni sportive.

2.1. La legislazione speciale. Storicamente le manifestazioni sportive ad ogni livello - ma in particolare nello sport professionistico, ove maggiori sono gli interessi anche economici in gioco - sono state sempre segnate da episodi di corruzione o di violenza che hanno inquinato, in vari casi, la genuinità e la regolarità delle competizioni.

A livello calcistico, nel 1927 venne revocato lo scudetto vinto sul campo dal Torino per un episodio di corruzione ravvisato a carico del calciatore Allemandi. Peraltro, già nel 1925, in occasione della partita Genova-Bologna, valida per l'assegnazione del titolo nazionale e giocata in campo neutro a Torino, alla stazione ferroviaria di Porta Nuova vennero esplosi colpi di pistola tra tifosi di opposte fazioni.

Per venire ai nostri giorni, l'ipotesi di reato che, in recenti cronache, ha destato maggior scalpore è stata quella della «associazione per delinquere finalizzata alla frode in competizioni sportive», contestazione legata anche alla esigenza investigativa di procedere ad intercettazioni telefoniche. Proprio questo mezzo di ricerca della prova si è rivelato decisivo per l'emersione degli illeciti.

Si tratta di una fattispecie - risultante dal combinato disposto dell'art. 416 c.p. e dell'art. 1 L. 13 dicembre 1989 n. 401 - che ipotizza il vincolo associativo nella commissione di un reato, la frode in competizioni sportive, introdotto dall'art. 1 della L. 401/89, successivamente modificata e integrata dalla L. n. 45/95, dalla L. n. 377/01, dalla L. n. 88/ 03, dal D.L. n. 162/05 conv. nella L. 210/05.

Già l'art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, qualifica come «illecito sportivo» «il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica».

La L. 401/89 costituisce il primo esempio di repressione penalistica degli illeciti commessi in relazione a manifestazioni sportive.

Essa tutela, quale bene giuridico anche costituzionalmente rilevante, la correttezza e regolarità delle competizioni sportive, sul presupposto della grandissima importanza che lo sport riveste, sotto molteplici aspetti, nella odierna società, ove è praticato sia a livello individuale, sia in quelle particolari «formazioni sociali» (art. 2 Cost.) che sono le associazioni e le società sportive.

La legge intende reprimere, oltre alle frodi in competizioni sportive (art. 1 L. 401/89) e all'esercizio abusivo di attività in giuoco o di scommessa (art. 4 L. 401/89), anche gli episodi di violenza determinatisi in occasione di manifestazioni sportive (lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive, art. 6-bis L. 401/89...

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