DECRETO 14 gennaio 2011 - Ricostituzione delle speciali commissioni presso il comitato provinciale INPS di Torino. (11A01010)

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO

di Torino

Vista la legge 9 marzo 1989 n. 88, recante norme sulla ristrutturazione dello Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto l'art. 34, comma 1, del D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, come sostituito dal primo comma dell'art. 44 della citata legge n. 88 del 1989;

Visto il proprio decreto n. 11 del 18 novembre 2010 con il quale e' stato ricostituito il Comitato Provinciale presso la sede I.N.P.S. di Torino;

Visto il proprio decreto n. 12 del 19 ottobre 2006 con il quale sono state costituite le speciali Commissioni previste dall'art. 46 comma 3 della legge n. 88 del 9 marzo 1989;

Visto l'art. 46 comma 3 della legge 9 marzo 1989 n. 88 il quale prevede che i ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera b) e, limitatamente alle prestazioni di maternita' dei lavoratori autonomi, alla lettera f) del comma 1 del medesimo articolo, sono decisi da speciali commissioni del Comitato Provinciale, presiedute rispettivamente dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attivita' commerciali in seno al Comitato stesso e composte dai membri di cui ai numeri 4), 5) e 6) del primo comma dell'art. 44 della legge n. 88 del 9 marzo 1989, e da tre anziche' quattro rappresentanti delle categorie nominati con decreto del direttore della Direzione Provinciale del Lavoro in ottemperanza del disposto di cui all'art. 7 c. 10 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010 e come precisato dal Ministero del Lavoro e P.S., Segretariato Generale, con lettera n. 11/1/0001996 del 9 luglio 2010, che ha previsto la riduzione «in misura non inferiore al 30%» del numero dei componenti dei comitati provinciali dell'INPS e che di conseguenza i rappresentanti dei lavoratori autonomi sono stati ridotti da tre a due;

Considerata pertanto la necessita' di dovere procedere alla ricostituzione delle speciali commissioni con la nomina di n. 3 rappresentanti per ciascuna delle categorie dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali;

Ritenuto che per l'attribuzione dei posti, si deve effettuare la valutazione del grado di rappresentativita' delle Organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro interessate, alla stregua dei criteri finora seguiti dall'Amministrazione, confermati dall'art. 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1986 n. 936 (CNEL), e comunque appresso riportati:

  1. entita' numerica...

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