DECRETO 8 settembre 2009 - Ricostituzione presso l''INPS della commissione cassa integrazione guadagni edilizia per la provincia di Viterbo. (09A11275)

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO

per il Lazio

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427 concernente i provvedimenti per la garanzia del salario dei lavoratori dell'edilizia ed affini, che all'art. 3 attribuisce ai direttori degli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione la competenza alla costituzione delle Commissioni provinciali cassa integrazione guadagni;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 7 novembre 1996, n. 687 recante «norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro» e in particolare l'art. 4 relativo alle competenze della Direzione regionale del lavoro e l'art. 9 relativo alla partecipazione ad organi collegiali;

Visto il proprio decreto n. 16 del 5 agosto 2005 di ricostituzione della Commissione provinciale cassa integrazione guadagni per l'edilizia della provincia di Viterbo;

Vista la legge 15 luglio 1994, n. 444, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Viste le direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la circolare n. 39 del 19 marzo 1997 che estende l'applicazione dell'art. 1, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, che fissa in quattro anni la durata in carica dei componenti degli organi , alle commissioni di cui alle leggi n. 164/1975 e n. 427/1975;

Visto il del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 608 recante «norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato» e in particolare l'art. 4 che prevede una riduzione del numero dei membri elencati nella allegata tabella C;

Vista la nota della Divisione III della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale prot. 1/3PS/20133 del 13 gennaio 1995, secondo la quale, la Commissione di cui alla legge n. 427/1975 debba essere cosi' composta:

Direttore della sede provinciale I.N.P.S. - Presidente;

un funzionario della Direzione provinciale del Lavoro - Servizio ispezione del Lavoro (ex Ispettorato provinciale del lavoro);

due rappresentanti dei lavoratori, di cui uno dipendente da industria edile ed uno artigiano edile;

due rappresentanti dei datori di lavoro di cui uno dell'industria e l'altro degli artigiani edili;

Considerato che per la ricostituzione della Commissione di cui alla legge n. 427/1975, verranno utilizzati i criteri usati per la ricostituzione delle Commissioni provinciali di cui...

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