DECRETO 21 marzo 2012 - Ricostituzione della commissione per l''identificazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole presso l''INPS di Siena. (12A05090)

IL DIRETTORE PROVINCIALE

del lavoro di Siena

Visti:

l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

il decreto n. 643 del 26 aprile 1995 del Direttore dell'U.P.L.M.O. di Siena, concernente l'aggiornamento della composizione della Commissione per integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole presso la sede provinciale I.N.P.S. di Siena, e successive modificazioni;

la circolare n. 39/92 del 19 marzo 1992 della Direzione della previdenza ed assistenza sociale del Ministero del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che e' necessario:

ricostituire la predetta Commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole presso la sede provinciale I.N.P.S. di Siena, al fine di adeguare la composizione di tale commissione sulla base dell'attuale grado di rappresentativita' delle organizzazioni sindacali del settore agricolo;

stabilire un termine di durata in carica dei componenti della predetta Commissione, pur non previsto dalla norma, al fine di assicurare in futuro a tale organo funzionalita' e composizione adeguata all'effettivo grado di rappresentativita' e delle organizzazioni sindacali in esso rappresentate;

Ritenuto:

di dover provvedere alla ricostituzione del predetto organo collegiale;

a tal fine, di dover procedere alla richiesta di designazioni dei componenti effettivi e supplenti alle organizzazioni sindacali piu' rappresentative, nel settore agricolo, sul piano provinciale;

che tali organizzazioni risultano essere:

in rappresentanza dei lavoratori:

la FLAI - CGIL;

la FAI - CISL;

la UILA;

in rappresentanza dei datori di lavoro:

l'Unione provinciale agricoltori;

la Federazione provinciale coltivatori diretti;

la Confederazione italiana agricoltori;

A dette organizzazioni sono state richieste le designazioni dei propri rappresentanti in seno alla Commissione;

Sono state ugualmente richieste al Ministero delle politiche agricole e forestali e all'I.N.P.S., le designazioni dei rispettivi rappresentanti;

Ritenuto:

che il termine di durata di validita' della Commissione, pur non previsto dalla norma, puo' fondatamente essere fissato in un quadriennio, in analogia con quanto indicato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con circolare n. 39/92 del 19 marzo 1992 della Direzione generale della previdenza ed assistenza sociale con riferimento al rinnovo degli organi dell'I.N.P.S. di cui all'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

la...

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