Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione presso la sede della Direzione provinciale del lavoro di Potenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO

di Potenza

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 15;

Visto il precedente decreto direttoriale n. 29 del 17 dicembre 2002 relativo alla costituzione della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di cui all'art. 410 del codice di procedura civile, come modificato dalla legge n. 533/1973;

Considerato che occorre procedere al rinnovo della predetta commissione, in quanto scaduta il 1 febbraio 2006 e operante, quindi, in periodo di proroga;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1997 con il quale e' stata istituita nella provincia di Potenza la Direzione provinciale del lavoro, con decorrenza 17 febbraio 1997;

Ritenuta la propria competenza;

Considerato che ai sensi dell'art. 410 del codice di procedura civile, come modificato, da ultimo, dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, i componenti devono essere designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni datoriali piu' rappresentative operanti nella provincia;

Preso atto che sul territorio provinciale operano varie associazioni datoriali a sostegno di specifiche categorie e di settori produttivi significativi, quale il settore industriale, quello artigiano, quello commerciale e quello agricolo;

Ritenuto che per una corretta formulazione di giudizio sul grado di rappresentativita' delle varie organizzazioni di categoria, occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

Considerato che tali criteri, individuati dalla giurisprudenza consolidata sia ordinaria che amministrativa e confermati dall'art. 4, quinto comma, della legge 30 dicembre 1986, n. 936 (recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro), sono i seguenti:

1) consistenza numerica e qualita' dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

Considerato che, all'uopo, sono state interessate le seguenti organizzazioni sindacali, alle quali sono stati richiesti i dati inerenti la propria rappresentativita' e la designazione dei propri rappresentanti in seno alla commissione: Per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro - C.G.I.L.;

Confederazione italiana sindacati...

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