DECRETO 21 gennaio 2011 - Ricostituzione della commissione di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro di Brescia. (11A01009)

IL DIRETTORE

PROVINCIALE DEL LAVORO

di Brescia

Vista la legge 4 novembre del 2010, n. 183, di deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizio per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro;

Visto l'art. 31 della legge appena citata, il quale modifica e sostituisce l'art. 410 c.p.c. relativo al tentativo di conciliazione;

Considerato che, l'art. 410, cosi come sopra modificato, prevede la costituzione presso la Direzione provinciale del lavoro della commissione di conciliazione e che la stessa commissione «e' composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualita' di presidente, da quattro rappresentanti e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale»;

Visto il comma 4 dell'art. 410 cpc, modificato dall'art. 31 legge n. 183/2010, il quale prevede la possibilita' di costituire delle sottocommissioni, presiedute dal direttore della direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma, tenendo presente comunque e in ogni caso che per la validita' della riunione e' necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavo e almeno un rappresentante dei lavoratori;

Vista la nota circolare del Ministero del lavoro del 25 novembre 2010 protocollo 3428 la quale pone l'attenzione sulla imminente necessita' e urgenza di provvedere alla costituzione delle nuove commissioni di conciliazione, la cui composizione deve tener conto della maggiore rappresentativita' delle organizzazioni sociali componenti, la quale deve essere verificata non piu' su base nazionale ma a livello territoriale cosi come previsto dalla legge;

Considerato, come tra l'altro rimarcato dalla nota ministeriale di cui sopra, che ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 293/1994, la Commissione provinciale di conciliazione ha operato in regime di prorogatio per un periodo massimo di 45 giorni a far data dal 24 novembre 2010 e che i direttori delle Direzioni provinciali del lavoro devono...

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