Ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Chieti.
IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Chieti
Visti gli articoli 1, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, riguardante la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e particolarmente l'art. 44, che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 circa la composizione dei comitati provinciali I.N.P.S., nonche' l'art. 46 che al primo comma attribuisce ai predetti comitati di decidere in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell'I.N.P.S. in materia di prestazioni, mentre assegna la decisione dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro competenza e quelle di maternita' degli stessi lavoratori autonomi, a tre speciali commissioni del Comitato provinciale I.N.P.S.;
Visto il decreto del direttore della Direzione provinciale del lavoro di Chieti n. 4 datato 5 luglio 2002, relativo al precedente Comitato I.N.P.S. e rilevata la necessita' di procedere alla ricostituzione di detto comitato scaduto per decorso del quadriennio secondo le modifiche nella composizione introdotte dall'art. 44 della citata legge n. 88/1989 e di provvedere altresi' alla nomina dei quattro rappresentanti per ciascuna delle categorie dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, in qualita' di componenti delle tre speciali commissioni previste dal terzo comma dell'art. 46 della medesima legge n. 88/1989;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, di unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con successiva istituzione della Direzione provinciale del lavoro di Chieti, con un solo dirigente preposto per lo svolgimento delle funzioni gia' attribuite all'UPLMO e all'IPL;
Considerato che, ai sensi dell'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, come modificato dall'art. 44 della legge n. 88/1989, il Comitato provinciale I.N.P.S. risulta composto da:
1) undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti d'Azienda;
2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;
3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi;
4) il dirigente della Direzione provinciale del lavoro, che puo' farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario dell'Ufficio all'uopo delegato;
5) il dirigente della locale Ragioneria provinciale dello Stato che puo' farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario dell'Ufficio all'uopo delegato;
6) il dirigente della sede provinciale dell'I.N.P.S.;
Acquisiti preventivamente dalle istituzioni considerate (CCIAA e I.N.P.S.), ai sensi del comma 1 dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, come da documentazione agli atti, i dati per provvedere, sentite le locali organizzazioni...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA