DECRETO 18 novembre 2010 - Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Torino. (10A14580)

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO

di Torino

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e recante norme in materia di sicurezza sociale;

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, contenente norme per la attuazione del predetto ordinamento;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che sostituisce il comma 1 dell'art. 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e contiene modifiche nella materia relativa alla composizione dei comitati presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S.;

Visto il decreto n. 11 del 19 ottobre 2006 - e successive modificazioni - di ricostituzione del Comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Torino;

Preso atto che tale organismo si e' insediato in data 29 novembre 2006;

Considerata la necessita' di provvedere alla ricostituzione del Comitato provinciale presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Torino;

Tenuti presenti i criteri indicati nello stesso art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970 e la composizione stabilita dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Considerato che ai sensi dell'art. 7, comma 10 del decreto-legge n. 78/2010, cosi' come precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Segretariato generale, lettera n. 11/I/0001996 del 9 luglio 2010, il comitato deve essere costituito da:

n. 7 rappresentanti dei lavoratori dipendenti dei quali uno in appresentanza dei dirigenti d'azienda;

n. 2 rappresentanti dei datori di lavoro;

n. 2 rappresentanti dei lavoratori autonomi;

il dirigente della direzione provinciale del lavoro;

il dirigente della ragioneria provinciale dello Stato;

il dirigente della direzione provinciale dell'INPS;

Ritenuto che per l'attribuzione dei posti si deve effettuare la valutazione del grado di rappresentativita' delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro interessate, alla stregua dei criteri finora seguiti dall'amministrazione, confermati dall'art. 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936 (CNEL), e comunque appresso riportati:

a) entita' numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali, tenendo conto, per le organizzazioni dei datori di lavoro, anche del numero dei lavoratori dipendenti dalle aziende associate;

b) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro provinciali ed aziendali;

c) partecipazione alla...

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