DECRETO 6 settembre 2010 - Ricostituzione del comitato provinciale INPS di Forli-Cesena. (10A11269)

IL DIRETTORE

provinciale del lavoro di Forli-Cesena

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 «Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale» e in particolare gli articoli 1, 34, 35 e 36;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» e in particolare l'art. 44 che disciplina la composizione dei Comitati provinciali;

Considerato che per il prossimo quadriennio occorre provvedere alla ricostituzione, sia del Comitato provinciale dell'INPS di Forli-Cesena, gia' nominato con decreto del Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Forli-Cesena n. 9/dir del 26 maggio 2006;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica" che ha apportato tra l'altro alcune modifiche alla disciplina dell'organizzazione degli enti pubblici previdenziali;

Richiamato in particolare l'art. 7, comma 10 del decreto legge citato, secondo cui «Con effetto dalla ricostituzione dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'art. 1, primo comma, numero 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e successive modificazioni, nonche' dei comitati previsti dagli articoli 33 e 34 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, il numero dei rispettivi componenti e' ridotto in misura non inferiore al trenta per cento»;

Vista la nota del Segretariato generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prot. n. 1996 del 9 luglio 2010 che, al fine di garantire uniformita' di applicazione alla suddetta disposizione, fornisce alcune linee di indirizzo per la composizione dei Comitati in questione;

Considerato che la suddetta riduzione dovra' essere applicata nella misura del 30% e rapportata alle singole categorie, gia' individuate dal legislatore con l'eccezione dei rappresentanti istituzionali la cui partecipazione e' essenziale per la specifica funzione di controllo che esercitano nell'ambito del Comitato stesso;

Dato atto pertanto che, alla luce di quanto sopra esposto, i Comitati provinciali dell'INPS devono essere ridotti da venti a quattordici componenti come di seguito specificato:

Sette rappresentanti...

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