DECRETO 23 novembre 2010 - Ricostituzione del comitato provinciale INPS di Chieti e di commissioni speciali. (10A15153)

IL DIRETTORE

della Direzione provinciale del lavoro di Chieti

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo alla «Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale», con particolare riferimento agli articoli 1, 34, 35 e 38;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento all'art. 44 che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, circa la composizione dei comitati provinciali I.N.P.S. e art. 46, commi 1, 2 e 3 che attribuisce al predetto comitato la decisione, in via definitiva, dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto in materia di prestazioni indicate al comma 1, mentre assegna la decisione dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro competenza e quelle di maternita' degli stessi lavoratori autonomi, a speciali commissioni del comitato provinciale INPS;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 di unificazione degli uffici periferici del MLPS con successiva istituzione della Direzione provinciale del lavoro di Chieti, con un solo dirigente preposto per lo svolgimento delle funzioni gia' attribuite all'UPLMO e all'IPL;

Visto il decreto del direttore della DPL di Chieti n. 7 del 29 agosto 2006 con il quale e' stato costituito - per il quadriennio 2006-2010 - il Comitato provinciale I.N.P.S. e le speciali commissioni operanti nell'ambito del citato comitato;

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1999, n. 75, con particolare riferimento all'art. 3 che disciplina la durata in carica degli organi degli enti pubblici di previdenza e assistenza;

Considerato che, essendo scaduto il periodo di durata in carica dei membri del citato organo collegiale, si rende necessario procedere al suo rinnovo per il quadriennio 2010-2014 secondo le modifiche nella composizione introdotte dall'art. 44 della citata legge n. 88/1989 e dall'art.7 della legge n. 122/2010, nonche' provvedere altresi' alla nomina dei tre rappresentanti per ciascuna delle categorie dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, in qualita' di componenti delle tre speciali commissioni previste dal terzo comma dell'art. 46 della medesima legge n. 88/1989;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 1° settembre 1987, nonche' la circolare n. 45/1995 dell'11 gennaio 1995 sui criteri di individuazione del grado di rappresentativita' delle OO. SS.;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 31/1989 del 14 aprile 1989, contenente istruzioni per la costituzione dei comitati provinciali I.N.P.S. di cui alla succitata legge n. 88/1989;

Vista la legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha convertito il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria ed competitivita' economica» ed in particolare l'art. 7, comma 10, che ha previsto la riduzione «in misura non inferiore al 30%» del numero dei componenti dei comitati provinciali dell'INPS di cui sopra, con effetto dalla ricostituzione dei comitati stessi;

Considerato che il terzo comma dell'art. 46 della legge n. 88/1989, cosi' come modificato dalla legge n. 122/2010 attribuisce due posti dei lavoratori autonomi nel Comitato provinciale INPS tra i rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti ed assegna, tre posti a ciascuna delle suddette categorie per le speciali commissioni dei ricorsi in materia di prestazioni ai lavoratori autonomi, compreso il Presidente individuato tra i componenti del comitato stesso;

Considerato altresi' che, ai sensi dell'art. 35, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica...

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