DECRETO 28 maggio 2009 - Ricostituzione della Commissione Cassa integrazione guadagni ordinaria per la provincia di Roma. (Decreto n. 40). (09A06699)

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO

per il Lazio

Vista la legge 20 maggio 1975 n. 164 concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, che all'art. 8 attribuisce la competenza alla costituzione delle Commissioni Provinciali della Cassa Integrazione Guadagni ai Direttori degli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza Sociale del 7 novembre 1996 n. 687 «recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro» e in particolare l'art. 4 relativo alle competenze della Direzione regionale del lavoro e l'art. 9 relativo alla partecipazione ad organi collegiali;

Visto il proprio decreto n. 8 del 27 maggio 2005 di ricostituzione della Commissione Provinciale Cassa integrazione Guadagni Ordinaria di Roma;

Vista la legge 15 luglio 1994, n. 444, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Viste le direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la circolare n. 39 del 19 marzo 1997 che estende l'applicazione dell'art. l, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, che fissa in quattro anni la durata in carica dei componenti degli organi , alle commissioni di cui alle leggi n. 164/1975 e n. 427/1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994 n. 608 recante «norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato» e in particolare l'art. 4 che prevede una riduzione del numero dei membri elencati nella allegata tabella C;

Vista la nota della Divisione III della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale prot. l/3PS/20133 del 13 gennaio 1995, secondo la quale, la Commissione di cui alla legge n. 164/1975 debba essere cosi' composta:

n. 1 Direttore o suo delegato della Direzione provinciale del lavoro di Roma - Presidente;

n. 1 rappresentante dei lavoratori;

n. 1 rappresentante dei datori di lavoro;

n. 1 funzionario I.N.P.S. con voto consultivo;

Considerata la notevole dimensione del fenomeno del ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni nella provincia di Roma, si ritiene applicabile il II periodo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 608, che prevede che in casi eccezionali e' consentita la presenza di piu' rappresentanti della singola categoria in relazione «alla conformazione dell'interesse di cui essi siano portatori»...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT