DECRETO 30 agosto 2010 - Ricostituzione della commissione provinciale cassa integrazione guadagni per l''edilizia della provincia di Roma. (10A10990)

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO

per il Lazio

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario dei lavoratori dell'edilizia ed affini, che all'art. 3 attribuisce ai direttori degli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione la competenza alla costituzione delle Commissioni provinciali Cassa integrazione guadagni;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 7 novembre 1996, n. 687 «recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro» e in particolare l'art. 4 relativo alle competenze della Direzione regionale del lavoro e l'art. 9 relativo alla partecipazione ad organi collegiali;

Visto il proprio decreto n. 14 del 31 luglio 2006 di ricostituzione della Commissione provinciale Cassa integrazione guadagni per l'edilizia della provincia di Roma;

Vista la legge 15 luglio 1994, n. 444, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Viste le direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la circolare n. 39 del 19 marzo 1997 che estende l'applicazione dell'art. 1, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 639 /70, che fissa in quattro anni la durata in carica dei componenti degli organi, alle commissioni di cui alle leggi n. 164/75 e n. 427/75;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 608, recante «norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato» e in particolare l'art. 4 che prevede una riduzione del numero dei membri elencati nella allegata tabella C;

Vista la nota della Divisione III della Direzione generale della Previdenza e assistenza sociale prot. 1/3PS / 20133 del 13 gennaio 1995, secondo la quale, la Commissione di cui alla legge 427/75 debba essere cosi' composta:

Direttore della sede provinciale I.N.P.S. - Presidente n. 1 funzionario della Direzione provinciale del lavoro- Servizio ispezione del lavoro (ex Ispettorato provinciale del lavoro)

n. 2 rappresentanti dei lavoratori, di cui uno dipendente da industria edile ed uno artigiano edile;

n. 2 rappresentanti dei datori di lavoro di cui uno dell'industria e l'altro degli artigiani edili;

Viste le circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 15 del 13 gennaio 1995 e n. 99 del 9 luglio 1996 sulla riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali prevista...

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