Ricorso Presentato Personalmente Dall'Imputato: Considerazioni Sulla Sentenza N. 42062/2017

AutoreGiuseppe Altieri
Pagine351-352
351
giur
Arch. nuova proc. pen. 4/2018
LEGITTIMITÀ
RICORSO PRESENTATO
PERSONALMENTE
DALL’IMPUTATO:
CONSIDERAZIONI SULLA
SENTENZA N. 42062/2017
di Giuseppe Altieri
La decisione in commento induce a rif‌lessione sulla
conf‌igurazione del diritto di difesa alla luce della nuova
formulazione dell’art. 613 c.p.p. come modif‌icato dalla leg-
ge 103/2017, dato che ha affrontato anche il tema della
legittimità costituzionale per asserita violazione dell’art.
13 CEDU e dell’art. 111 Cost., comma 7.
Per motivare il rigetto della questione di legittimità
costituzionale, la sentenza prende spunto dal contenuto
della relazione illustrativa al disegno di legge e degli atti
del dibattito parlamentare dai quali emerge la esigenza di
evitare la proposizione di ricorsi in cassazione, destinati
alla declaratoria di inammissibilità per carenza dei ne-
cessari requisiti di forma e di contenuto, in ragione della
obiettiva incapacità del ricorrente di individuare i vizi di
legittimità del provvedimento impugnato in un giudizio
connotato da spiccato tecnicismo.
In tale modo, attraverso la riduzione del carico di lavo-
ro, si assicura una razionalizzazione delle risorse in modo
da garantire maggiore eff‌icacia ed eff‌icienza al controllo
di legittimità ed alla funzione nomof‌ilattica attribuita alla
Corte di Cassazione.
La Corte ha richiamato il proprio orientamento e quel-
lo della Corte costituzionale per il quale è delineato un
modello di esercizio del diritto di difesa (e, conseguente-
mente, anche del diritto alla impugnazione) differenziato
per le varie fasi e tipologie di processi; tale differenziazio-
ne segue una linea logico-sistematica che regge al vaglio
di compatibilità con il dettato costituzionale e con i prin-
cipi affermati dalla C.E.D.U.
La Corte ha rigettato la censura di illegittimità costi-
tuzionale rilevando che la esclusione della legittimazione
dell’imputato a sottoscrivere personalmente il ricorso per
cassazione non comporta alcuna limitazione del pieno
esercizio del diritto di impugnazione, dato che lo stesso
può essere realizzato mediante l’ausilio tecnico del difen-
sore .
La stessa sentenza, consapevole della incompletezza di
una motivazione di rigetto fondata sulla sola necessità di
una specif‌ica competenza tecnica per la proposizione del
ricorso per cassazione, pur riconoscendo che la disposi-
zione potrebbe incidere in qualche modo sul diritto alla
autodifesa del ricorrente lo esclude, dato che il giudizio
di legittimità non contempla la partecipazione personale
dell’interessato ed il diritto di essere sentito (ex plurimis:
sez. VI, n. 22113 del 6 maggio 2013 ), e che deve, pur sem-
pre, essere esercitato mediante la mediazione illustrati-
va di un difensore legittimato e, segnatamente, trasfuso
nell’atto di ricorso ed in scritti difensivi declinati nelle
forme tassative del rito di legittimità.
La decisione si pone quindi nel solco della pronuncia
della Cassazione penale, sez. V, 3 ottobre 2016, n. 49551
che ha rigettato la eccezione di legittimità costituzionale
sollevata con riferimento all’art. 468 c.p.p. perché non
consente all’imputato direttamente di presentare la lista
testimoniale.
Anche in questo caso le motivazioni di rigetto si fonda-
no sulla inesistenza di un diritto tout court all’autodifesa
(sez. II, n. 40715 del 16 luglio 2013) che non contrasta con
quanto previsto dall’art. 6, paragrafo terzo, lett. C) CEDU
proprio perché è rimessa alla discrezionalità dello Stato
emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati
davanti ai tribunali allo scopo di assicurare una buona am-
ministrazione della giustizia (sez. I, n. 7786 del 29 gennaio
2008).
In entrambe le pronunce si riconosce quindi la legitti-
mità costituzionale delle norme che sacrif‌icano il diritto
assoluto alla difesa personale dell’imputato che appa-
rentemente cede, o meglio, viene declinato in apparente
riduzione, ma invece esaltato proprio con la necessità di
riservare taluni atti esclusivamente all’avvocato.
Sul punto è interessante il richiamo alla sentenza della
Corte costituzionale, 22 dicembre 1980 n. 188 che si è ci-
mentata sulla eccezione di legittimità costituzionale solle-
vata dal giudice di fronte alle dichiarazioni di un imputato
del tenore: "Non intendo difendermi in quanto non ho nul-
la da cui difendermi e perché non riconosco la giustizia
italiana e il magistrato quale persona che possa accusarmi
e processarmi. Revoco qualsiasi nomina di f‌iducia abbia
potuto fare in precedenza - e invito l’avvocato che mi verrà
designato d’uff‌icio a non difendermi, in quanto non inten-
do essere difeso".
La Corte per motivare il rigetto della questione ha sot-
tolineato come l’art. 24 Cost., pur riconoscendo il diritto
"inviolabile" di difesa, non consente di dedurre una spe-
cif‌icazione cogente dei modi di esercizio di tale diritto,
con la conseguenza che spetta al legislatore, considerate
le peculiarità strutturali e funzionali ed i diversi interessi
in gioco nei vari stadi e gradi del procedimento, il dettare
le concrete modalità per l’esercizio del diritto di difesa,
alla condizione, s’intende, che esso venga, nelle diverse
situazioni processuali, garantito a tutti su un piano d’u-
guaglianza ed in forme idonee.
La Corte costituzionale ha riconosciuto che il sistema
processuale offre la possibilità di una piena difesa perso-
nale all’imputato in tutto il corso del dibattimento alla
quale si aff‌ianca la difesa tecnica, la cui l’obbligatorietà

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