n. 9 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 22 agosto 2014 -

Ricorso della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con sede in Aosta, P.zza Deffeyes, n. 1, C.F. 80002270074, in persona del Presidente pro tempore, Augusto Rollandin, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del presente atto ed in virtu' della Deliberazione della Giunta regionale n. 1133 dell'8 agosto 2014, dal Prof. Avv. Francesco Saverio Marini (CF. MRNFNC73D28H501U;

pec: francescosaveriomarini@ordineavvocatiroma.org;

fax. 06.36001570), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via dei Monti Parioli, 48;

-ricorrente- Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 370, nonche' contro il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Via XX settembre, 97 (00187), rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12. -resistente Per l'accertamento dell'avvenuta violazione di norme costituzionali e statutarie attributive di competenze e garanzie alla Regione ricorrente e per il conseguente annullamento del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014, pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 154 del 5 luglio 2014, avente ad oggetto «Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, tra le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell'accantonamento". Fatto 1. - Con il d.l. n. 95 del 2012 («Spending review»), convertito, con modificazioni, nella legge n. 135 del 2012, il legislatore ha introdotto disposizioni urgenti finalizzate a «razionalizzare la spesa pubblica attraverso la riduzione delle spese per beni e serviti, garantendo al contempo l'invarianza dei servizi ai cittadini», con l'obiettivo di stimolare la crescita e la competitivita' del nostro Paese. 2. - L'art. 16, comma 3, del citato decreto-legge - in relazione al quale la Regione Valle d'Aosta ha sollevato dinanzi a codesta Ecc.ma Corte questione di legittimita' costituzionale con ricorso iscritto al n.r.g. 144 del 2012, che sara' trattato all'udienza pubblica del 21 ottobre 2014 - ha previsto che le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano siano tenute a concorrere agli obiettivi di finanza pubblica per un importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1.575 milioni a decorrere dall'anno 2015. Tale concorso deve avvenire, per espressa previsione di legge, secondo le «procedure» di cui all'art. 27, della legge n. 42 del 2009 (legge delega sul federalismo fiscale), ossia «secondo criteri e modalita' stabiliti da norme di attivazione dei rispettivi statuti, da definire, con procedure previste dagli statuti medesimi [...]", nel rispetto del principio di leale collaborazione. 3. - Lo stesso art. 16, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012 aggiunge, inoltre, che fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, «l'importo del concorso [...] e' annualmente accantonato a valere sulle quote di compartecipatone ai tributi erariali». Cio', sulla base di apposito accordo sancito tra le medesime Autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il quale deve essere recepito con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 31 gennaio di ciascun anno. 4. - Nell'ipotesi in cui non venga raggiunto l'accordo in sede di Conferenza permanente, l'accantonamento de quo deve essere effettuato, sempre secondo quanto stabilito dal citato art. 16, comma 3, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno, "in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE", ossia il "Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici", gestito congiuntamente dalla Ragioneria Generale dello Stato, dalla Banca d'Italia e dall'ISTAT, attraverso il quale vengono rilevati telematicamente gli incassi e i pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche. 5. - Cio' posto, con il decreto ministeriale oggetto del presente giudizio, adottato in dichiarata attuazione della citata disciplina normativa, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - dopo aver dato conto della mancata emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27, della legge n. 42 del...

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